Cons. Stato Sez. V, Sent., 27-05-2011, n. 3197 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. I, con la sentenza n. 894 del 1° aprile 2010, accoglieva il ricorso proposto dalla N. T. E. s.r.l., annullando la determinazione n. 2951 del 14/08/2009 adottata dalla Provincia di Grosseto – Area Infrastrutture e Protezione civile, nella persona del Direttore responsabile (comunicata mediante nota prot. n. 137133 del 14/08/2009 e nota prot. n. 137055 del 14/08/2009), con cui è stato disposto l’annullamento, in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21octies e 21nonies Legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto di "Installazione di segnaletica sperimentale per la messa in sicurezza di alcuni tratti di strada" in capo all’impresa N. T. E. S.r.l., è stata contestualmente disposta l’esclusione della medesima impresa dalla gara per mancata verifica dell’idoneità tecnicoprofessionale di cui all’art. 90 comma 9 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ed ancora l’incameramento della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 comma 6 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché la comunicazione del medesimo provvedimento alla competente ASL, all’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici, all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici per la Toscana e per il Lazio in ordine all’esito negativo della suddetta verifica ai sensi dell’art. 16 LR Toscana n. 38/2007.

La motivazione dell’annullamento disposto dal TAR riguardano la terza doglianza formulata dalla società ricorrente nei confronti della determinazione gravata, con la quale la società medesima ha censurato il provvedimento impugnato laddove ha posto a base dell’atto di ritiro la inidoneità tecnicoprofessionale dell’impresa ricorrente per non corretta redazione del documento di valutazione dei rischi.

Secondo il TAR a fronte delle richieste della stazione appaltante, la società ricorrente ha prodotto tre autocertificazioni, predisposte ai sensi dell’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 81 del 2008, attestanti "l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati" (cfr. doc. 6 parte ricorrente), le quali sono state però ritenuto non satisfattive delle previsioni normative, perché la stazione appaltante ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’applicazione dell’art. 29, comma 5, che consente l’autocertificazione, in relazione ai limiti dimensionali della società interessata, concludendo che l’impresa doveva invece produrre il DVR.

La ricorrente, in data 5 agosto 2009 produceva il DVR precedentemente predisposto in data 23.4.09, ma la stazione appaltante comunicava che anche le nuove deduzioni dell’impresa "non sono state ritenute convincenti ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale", senza che vi fosse alcuna specifica valutazione del documento prodotto dalla società.

Questo stesso difetto di concreta valutazione del DVR predisposto dall’impresa ricorrente permane, secondo il TAR, anche in seno al provvedimento di autotutela n. 2951 del 14 agosto 2009,

Con l’interposto appello, la Provincia di Grosseto contesta le asserzioni del TAR in relazione alla sussistenza del Documento di Valutazione dei Rischi.

Si costituiva la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

Con ordinanza cautelare di questa Sezione n. 4675 dell’11.10.2010 veniva respinta la domanda di sospensione della sentenza appellata, sul presupposto che non sussistessero elementi tali per discostarsi da quanto deciso dal giudice di primo grado.

All’udienza pubblica del 3 maggio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente, deve osservarsi che la sentenza impugnata è stata notificata alla Provincia di Grosseto in data 21 giugno 2010.

L’atto d’appello è stato, invece, notificato in data 27 luglio 2010.

Pertanto, secondo le disposizioni ratione temporis vigenti, è irricevibile, per tardività, il ricorso in appello vertente sulla materia degli appalti che venga proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dalla sentenza di primo grado, in violazione del disposto normativo di cui all’art. 23 bis l. 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall’art. 4 l. 21 luglio 2000, n. 205 (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 aprile 2003, n. 2024).

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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