Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-05-2011) 27-05-2011, n. 21365 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso personale, proposto avverso la sentenza 24.4.09 della Corte d’appello di Reggio Calabria, che confermava la condanna inflittagli dal locale Tribunale il 29.1.2003 per il delitto di calunnia in danno di personale di polizia giudiziaria e di un magistrato del pubblico ministero, in relazione ad un episodio occorso in udienza dibattimentale del 7.7.1999, I.F. deduce i seguenti motivi:

– violazione dell’art. 192 c.p.p. in relazione all’art. 368 c.p. e dell’art. 606 c.p.p., lett. c ed e, perchè la condanna sarebbe basata sull’erronea valutazione di frasi pur infelici, senza alcuna volontà specifica di incolpare falsamente alcuno;

– violazione dell’art. 192 c.p.p. in relazione all’art. 133 c.p. e dell’art. 606 c.p.p., lett. c ed e, perchè la pena sarebbe immotivatamente superiore ai minimi edittali.

2. il ricorso è inammissibile. il primo motivo è generico (l’imputato non si confronta con l’effettiva e specifica motivazione della Corte reggina sul punto dell’elemento soggettivo) e diverso da quelli consentiti (risolvendosi nella sollecitazione ad una preclusa rivalutazione di merito del materiale probatorio).

Il secondo motivo è nuovo, non prospettato nell’atto d’appello, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, non "attaccata" sul punto dal ricorrente (del resto risulta irrogata pena che corrisponde al minimo edittale con le attenuanti generiche).

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma – equa in relazione al caso – di Euro 1500 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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