Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-05-2011) 27-05-2011, n. 21364 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Bologna con sentenza del 3.10-14.11.2008 confermava la condanna inflitta a T.C. dal locale Tribunale il 16.3.2006, per il delitto di cui all’art. 570 c.p. in danno della moglie separata e del figlio minore, solo diminuendo la pena.

2. Ricorre l’imputato con articolato motivo ed a mezzo del difensore fiduciario, avv. Piccolo, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione sui punti: della distinzione tra le condotte nei confronti della donna e del figlio, delle pur contestate condotte contro la morale familiare, della condotta concorsuale della donna in relazione al diritto di visita del marito – che in particolare avrebbe inciso sulla possibilità del padre di interessarsi del figlio -, del sostegno economico comunque assicurato al minore dalla madre e dai congiunti di questa, dell’assenza dell’elemento psicologico del padre e marito.

Secondo il ricorrente il reato sarebbe prescritto, avendo comunque la Corte distrettuale ignorato il tema della qualificazione del reato ex art. 570 c.p. come permanente o "a scansione".

Sono state presentate due memorie.

3. Il ricorso è originariamente inammissibile perchè i motivi, che in gran parte si limitano a riprodurre le censure già proposte alla Corte distrettuale e da questa rigettati con motivazione analitica, sono in parte manifestamente infondati, in parte generici ed in parte diversi da quelli consentiti.

A pag. 3 la Corte distrettuale, dopo aver dato in precedenza conto dei motivi d’appello, ha con autonomo apprezzamento indicato le prove dalle quali doveva evincersi la sussistenza dei fatti materiali attribuiti all’imputato e l’assenza di giustificazioni idonee ad escluderne la rilevanza penale, motivando poi (pag. 4) specificamente anche sulla condotta di mancata assistenza morale e quindi (pagg. 4 e 5), dando conto correttamente della giurisprudenza in materia di questa Corte di legittimità, applicandola esattamente al caso, in particolare per quello che riguarda 1’irrilevanza degli apporti di terzi per il mantenimento dei minori, sicchè in definitiva la riproposizione delle censure – senza confronto argomentativo puntuale con le specifiche argomentazioni della Corte d’appello – si risolve nella sollecitazione generica ad una preclusa rivalutazione del materiale probatorio.

Quanto al punto della mancata esplicita argomentazione per le condotte in danno della moglie (che non risulta espressamente indicato nei motivi d’appello, come riferiti dalla sentenza impugnata, non oggetto di espressa doglianza su tale aspetto), va rilevato da un lato che in realtà la motivazione sulla totale omissione di quanto dovuto e sulla condotta di totale disinteresse per le vicende familiari sussume anche tale posizione, ma anche, ed appare assorbente, che la quantificazione della pena non prevede, come sarebbe stato doveroso in presenza di due diverse persone offese, alcun aumento, avendo la Corte solo determinato la pena base poi ridotta nel massimo per le circostanze attenuanti generiche:

sicchè difetta anche un interesse specifico del ricorrente sul punto.

Quanto alla prescrizione del reato, la Corte felsinea ha dato atto che la totale mancata contribuzione si è protratta fino a tutto il 31.12.2004 (e non al 2006 come dedotto dal ricorrente), l’imputazione originaria essendo formulata in modo aperto, con riferimento alla consumazione in atto. Poichè è insegnamento costante di questa Corte suprema la natura permanente del reato per cui si procede (Sez. 6, sent. 2241 del 13-22.1.2011; Sez. 6, sent. 22219 dell’11.5- 10.6.2010; Sez. 6, sent. 7321 del 11-19.2.2009), il motivo risulta manifestamente infondato.

Consegue al condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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