Cons. Stato Sez. V, Sent., 27-05-2011, n. 3194 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, con la sentenza n. 432 del 6 giugno 2007, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Immobiliare L. S. Srl ha respinto il ricorso per l’accertamento dell’obbligazione di diritto pubblico afferente alla monetizzazione dei parcheggi ed alla cessione in uso pubblico di aree.

Il TAR si è basato sulla circostanza che la controversa prestazione di monetizzazione dei posti auto non è affatto prevista dalla legge, ma da atti autoritativi generali (precisamente, dalla norma di attuazione del piano particolareggiato e dalle deliberazioni consiliari cui tale norma rinvia); pertanto, anche se la determinazione del contributo fosse affetta da vizi afferenti, com’è stato dedotto, ad un computo esagerato ed errato, la parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente le deliberazioni consiliari che, in attuazione della previsione normativa del piano particolareggiato, hanno fissato il quantum.

La Società ricorrente ha proposto appello contro la sentenza del TAR deducendo l’erronea qualificazione del rapporto da parte del giudice di prime cure e l’inesistenza di un potere di imposizione unilaterale di pretese patrimoniali da parte dell’Amministrazione, inesistenza dedotta sia in generale sia, comunque, con riferimento all’impossibilità di tale potere manifestarsi con efficacia retroattiva.

In sede di appello vengono, inoltre, riproposti i motivi legati: all’erronea quantificazione del quantum della monetizzazione; alla sua determinabilità in via unilaterale; infine, alla sottoponibilità a tale monetizzazione di uno dei due interventi edilizi che vi hanno dato origine, in quanto intervento risalente al 1991, anteriormente alla normativa sugli standard relativi ai posti auto.

All’udienza pubblica del 3 maggio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Con atto di transazione in data 11 aprile 2011, depositato in Segreteria in data 22 aprile 2011, veniva posta fine alla lite tra le odierne parti processuali.

In conseguenza di ciò si determina una sopravvenuta carenza d’interesse all’appello.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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