Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19997 Assicurazione contro le malattie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 10 luglio 2006, depositata l’11 febbraio del 2008, la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Verona del 5 marzo – 6 aprile 2002 con la quale era stata rigettata la domanda di E.R. intesa ad ottenere dalla Cattolica di assicurazione l’indennizzo di Euro 51,645,69 in conseguenza di una patologia invalidante del proprio padre. E. B., cui era conseguita la morte in data (OMISSIS). Il Tribunale, nel rigettare la domanda proposta dalla figlia dell’assicurato, osservava che la compagnia di assicurazione aveva escluso la indennizzabilità della patologia, in quanto la polizza assicurativa prevedeva la operatività della garanzia per invalidità permanente conseguente a malattia, invalidità da valutarsi non prima di un anno dalla data di denuncia della malattia. Ne caso di specie, la denuncia di malattia era stata effettuata in data (OMISSIS) e a distanza di circa due mesi era seguito il decesso dell’ E., intervenuto in assenza di una guarigione clinica, elemento questo ritenuto essenziale ai fini della operatività della garanzia. La Corte di appello di Venezia confermava integralmente la decisione di primo grado osservando che la garanzia assicurativa non operava in tutti i casi in cui alla malattia non fosse seguita la guarigione o comunque il consolidamento delle condizioni di salute con successivo accertamento di postumi permanenti.

Avverso tale decisione la E. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste la compagnia di assicurazione con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, erronea interpretazione degli artt. 24, 26, 28, 29, 30, 34 e 25 del contratto di assicurazione 20 marzo 1981.

Il quesito di diritto, posto con il motivo, è del seguente tenore:

"Dica codesta ecc.ma Corte se la interpretazione data dalla Corte di Appello di Venezia alle clausole contenute nella polizza assicurativa sottoscritta da E.B. presso la Rolo Banca (OMISSIS) denominata "pro salute" con la Compagnia Cattolica di assicurazione sia conforme al dettato normativo di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. ed in particolare se la interpretazione seguita nella sentenza impugnata risponda a canoni legali di ermeneutica contrattuale segnatamente in relazione agli articoli di polizza nn. 26, 28, 29, 30, 34 e 35, dica specificamente se tale interpretazione abbia rispettato la comune intenzione delle parti ovvero se si sia limitata al senso letterale delle parole;

inoltre, dica se le suddette clausole contrattuali siano state interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.

Il ricorso è privo di fondamento.

Con motivazione logica, che sfugge a qualsiasi censura di violazione di legge o di vizi motivazionali, i giudici di appello hanno confermato che il contratto stipulato dall’ E. contemplava la esistenza di una invalidità permanente, prevedendo – tra l’altro – che l’evento morte fosse successivo di almeno un anno alla denuncia di malattia.

I postumi permanenti incidenti sulla salute dell’interessato (la cui sussistenza era prevista come condizione di operatività della assicurazione) non si erano concretati, nel caso dell’ E., poichè era sopraggiunto non il recupero di una, minorata, condizione di validità, ma il decesso.

Tra l’altro (ha osservato con autonoma "ratio decidendi" la decisione impugnata), la morte dell’assicurato era avvenuta a distanza di due mesi dalla denuncia (26 settembre 1998), in assenza di guarigione clinica.

Ed il contratto stipulato prevedeva – invece – che la invalidità dovesse essere accertata non prima di un anno, dalla data di denuncia della malattia (art. 28 del polizza cumulativa "pro salute" stipulata tramite Banca).

In una situazione di questo genere, hanno concluso i giudici di appello, appariva del tutto inutile anche il ricorso ad una indagine medico-specialistica, volta ad accertare la esistenza di postumi permanenti apprezzabili, successivi all’epilogo di una fase acuta della patologia tumorale, antecedenti alla morte. Mancava, infatti, qualsiasi riscontro di fatto di tali circostanze, desumibile dalla documentazione clinica agli atti. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di cui Euro 200.00 (duecento/00) per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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