Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-05-2011) 27-05-2011, n. 21415

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 21 gennaio 2010, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza emessa il 31 ottobre 2006 dal Tribunale di Lanciano, con la quale L.B. era stato condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa quale imputato di estorsione ed alla pena di Euro 60,00 di ammenda quale imputato della contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4.

Propone ricorso per cassazione il difensore, il quale deduce la intervenuta prescrizione della contravvenzione di cui al capo B).

Contesta, poi, la sussistenza del reato di estorsione ribadendo la tesi, già esposta e disattesa in appello, secondo la quale l’imputato intendeva solo riallacciare la relazione sentimentale con la parte offesa, come sarebbe dimostrato, d’altra parte, dalla condotta serbata in occasione del primo incontro avuto con la stessa parte offesa. Si lamenta, infine, la mancata concessione della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4.

Il primo motivo di ricorso è fondato, in quanto il termine di prescrizione della contravvenzione contestata al capo B) è maturato prima della pronuncia della sentenza di appello. La relativa pena di Euro 60 di ammenda deve conseguentemente essere eliminata. Le restanti doglianze proposte con il ricorso sono invece palesemente inammissibili, in quanto il ricorrente si è limitato, in termini, per di più, del tutto generici, da un lato, a rinnovare deduzioni già svolte in appello e da quei giudici motivatamente disattese, e, dall’altro, ad articolare gli scarni motivi in forza di rilievi che si riconnettono direttamente ad apprezzamenti di merito, del tutto eccentrici rispetto al rigoroso perimetro entro il quale può svolgersi l’odierno sindacato di legittimità.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui al capo B) perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena di Euro 60 di ammenda. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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