T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 443 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il provvedimento impugnato il comune di Aprilia ha ingiunto al ricorrente la sospensione dei lavori e la demolizione di un capannone di m. 20 * 13 con altezza variabile tra 4 m. e 5,10 m. circa, in quanto realizzato senza titolo edilizio.

Contro il provvedimento è stato proposto il ricorso all’esame con cui si denuncia che l’atto è illegittimo per omissione dell’avviso di procedimento; il ricorrente fa altresì presente che non è concretamente in grado di eseguire la demolizione nel termine di 90 giorni fissatogli dato che il manufatto è oggetto di sequestro preventivo nell’ambito del procedimento penale instaurato a latere del procedimento amministrativo.

2. Il comune di Aprilia non si è costituito in giudizio.

3. Con ordinanza n. 296 del 11 aprile 2003 la sezione ha accolto l’istanza di tutela cautelare.

4. Il ricorso va respinto.

5. E infatti il ricorrente si limita a dedurre la violazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ma non contesta la abusività del manufatto di cui il comune ha ordinato la demolizione.

Dato, quindi, che l’ingiunzione alla demolizione è atto vincolato, alla fattispecie è applicabile il principio dell’articolo 21octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui l’atto viziato da violazione di norme sul procedimento o la forma degli atti non può essere annullato quando risulti palese, per il suo carattere vincolato, che esso non avrebbe potuto avere un diverso contenuto dispositivo.

Ciò è quanto si verifica nel caso di specie in cui non solo non è contestato ma è sostanzialmente ammesso che il capannone di cui è stata ingiunta la demolizione è abusivo.

Va solo aggiunto che la giurisprudenza amministrativa prevalente ritiene che il principio dell’articolo 21octies, per il carattere processuale di questa disposizione, si applichi anche a atti e procedimenti perfezionati in epoca anteriore alla sua entrata in vigore (Consiglio di Stato, sez. V, 17 dicembre 2009, n. 4414, T.A.R. Lazio, Roma, I, 8 giugno 2009, n. 8460).

6. Né è causa di illegittimità dell’atto la circostanza che l’immobile sia oggetto di sequestro penale e che pertanto ne sia (asseritamente) impossibile la demolizione; la giurisprudenza consolidata ha infatti da tempo affermato il principio secondo cui in siffatta situazione ben potrebbe il responsabile dell’abuso chiedere il dissequestro al fine di eseguire la demolizione (Consiglio Stato, sez. IV, 20 gennaio 2010, n. 299, T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 30 luglio 2009, n. 746).

7. Il ricorso deve dunque essere respinto.

Data la mancata costituzione dell’amministrazione non si fa luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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