T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 442 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il provvedimento impugnato il comune di Terracina ha ingiunto alla ricorrente, nell’esercizio del potere previsto dall’articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la sospensione dei lavori e la demolizione di opere eseguite abusivamente su un terreno di sua proprietà in via Appia Antica n. 47. Si tratta in particolare di: a) una tettoia tamponata su tutti i lati, munita di una porta e di una finestra, utilizzata come magazzino; b) un box adiacente al magazzino posizionato su una base di cemento; c) realizzazione di una recinzione alta circa 2,50 metri, composta da muro di altezza variabile con sovrastanti paletti di ferro e rete metallica; d) rifacimento della pavimentazione interna della tettoia ora tamponata; e) sostituzione di paletti di ferro e recinzione metallica della recinzione del lotto e parziale posa in opera di lamiera sulla tettoia in aderenza al manufatto a due falde.

2. Con il ricorso all’esame la ricorrente denuncia che l’ingiunzione è illegittima: a) per violazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) per violazione dell’articolo 3 della medesima legge; c) per difetto di presupposti e violazione degli articoli 4 e 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e 139 del d.lg. 1999, n. 490, in quanto le opere di cui è stata ingiunta la demolizione sono soggette a regimi giuridici diversi; in particolare, ad avviso della ricorrente solo la chiusura della tettoiamagazzino (di cui ella non sarebbe responsabile in quanto si tratta di opera realizzata dal precedente possessore del suolo) sarebbe soggetta a regime concessorio, con conseguente applicabilità della sanzione della demolizione; le altre opere, invece, per il loro carattere pertinenziale e/o interno non sarebbero subordinate a titolo edilizio con conseguente inapplicabilità del regime sanzionatorio della demolizione (in questa prospettiva si tratterebbe di attività libera); conclude la ricorrente evidenziando che, poiché essa non è responsabile della realizzazione della sola opera suscettibile di demolizione (cioè la chiusura della tettoia magazzino), il provvedimento è illegittimo anche nella parte in cui prevede che, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, le opere e l’intera area di sedime siano acquisite al patrimonio comunale dato che questa sanzione presuppone la responsabilità personale del proprietario dell’area.

3. Il comune di Terracina si è costituito in giudizio e resiste al ricorso.

4. Con ordinanza n. 329 del 9 maggio 2003 era accolta l’istanza di tutela cautelare.

5. Il ricorso è infondato.

6. Occorre premettere che il provvedimento in contestazione non è un’ingiunzione alla demolizione ex articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (disposizione corrispondente all’articolo 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, attualmente vigente), ma un ordine di demolizione ex articolo 4 medesima legge (disposizione corrispondente all’articolo 27, comma 4, del D.P.R. n. 380); si tratta cioè di un provvedimento che ingiunge al responsabile delle opere e al proprietario la demolizione e la rimessione alla stato pristino di opere abusivamente realizzate su area soggetta a vincolo (nella fattispecie si tratta di vincolo paesaggistico).

Va poi aggiunto in punto di fatto che quest’ordine di rimessione allo stato pristino si inserisce in un quadro di abusi continuati nel tempo. E infatti già con ordinanza n. 34 del 19 novembre 1993 il comune aveva ingiunto alla allora conduttrice del suolo (società Edil Bi) la demolizione di una serie di opere abusive; con il provvedimento impugnato il comune si è limitato a ordinare la demolizione delle opere acclarate nel 1993 (ancora esistenti) e di quelle ulteriori eseguite successivamente (in parte dalla stessa Edil Bi) e in parte dalla ricorrente che, nell’aprile 2002, aveva riacquisito la disponibilità dell’area.

Ciò premesso le censure denunciate risultano infondate.

7. Per quanto concerne i profili di carattere "sostanziale", occorre muovere dal rilievo che non è contestato che sull’area in cui si trovano le opere in contestazione grava il vincolo paesaggistico.

Dato questo contesto, legittimamente il comune ha ordinato la rimessione allo stato pristino dell’area perchè, in presenza del vincolo paesaggistico, l’articolo 4 della legge n. 47 del 1985 attribuisce (attribuiva) all’amministrazione il poteredovere di intervenire, in presenza di opere abusive, per ordinare il ripristino. In tal situazione non rileva neppure la circostanza che si tratti di opere soggette a concessione o autorizzazione.

Va peraltro aggiunto che le opere di cui è stata ingiunta la demolizione, per la loro rilevanza, non rientravano certamente tra quelle realizzabili senza titolo; in particolare, per quanto concerne la pavimentazione della tettoia trasformata in deposito e la sostituzione di elementi della recinzione (le opere di cui la ricorrente ammette di essere responsabile), la circostanza che si tratti di un’opera interna ovvero di interventi di manutenzione ordinaria è irrilevante, poichè le opere hanno comunque a oggetto manufatti incontestatamente abusivi e questa circostanza giustifica l’ordine di demolizione e di ripristino dello stato anteriore (in pratica il rifacimento della pavimentazione, pur essendo astrattamente un lavoro di manutenzione ordinaria, non rende legittimo il volume abusivo in cui è eseguito e quindi non impedisce né esclude che l’amministrazione possa – e debba – disporre la demolizione dell’intero manufatto; e lo stesso vale per la recinzione).

8. Quanto sostenuto in ordine al "difetto di legittimazione passiva della ricorrente" (o meglio in ordine alla estraneità della ricorrente agli abusi sanzionabili con la demolizione e all’impossibilità pertanto che ella possa essere destinataria della sanzione dell’acquisizione delle opere e dell’area) è invece il frutto di un fraintendimento della portata dell’atto impugnato, che non è un’ingiunzione alla demolizione ex articolo 7 della legge n. 47 (con conseguente applicabilità in caso di inottemperanza del relativo regime sanzionatorio imperniato sull’acquisizione delle opere e dell’area di sedime al patrimonio indisponibile del comune) ma un ordine di rimessione allo stato pristino del bene soggetto a vincolo paesaggistico, alla cui inosservanza non si ricollega l’acquisizione alla mano pubblica ma la demolizione d’ufficio a cura dell’amministrazione e a spese del responsabile (e infatti il provvedimento impugnato non menziona quale conseguenza dell’inosservanza l’acquisizione delle opere e dell’area al patrimonio indisponibile del comune limitandosi ad affermare che, acclarata l’inosservanza, alla demolizione provvederà il responsabile del servizio demolizione opere abusive "avvalendosi di personale o ditte specializzate…. redigendo, all’esito delle operazioni, nota delle spese, che sarà poi resa esecutiva dalla autorità competente e riscossa con la procedura privilegiata prevista per le entrate patrimoniali".

9. In ordine infine ai profili di carattere formale sinteticamente si osserva che: a) l’omissione dell’avviso di procedimento non giustifica l’annullamento dato che l’ordine di ripristino dell’area soggetta a vincolo paesaggistico su cui siano state eseguite opere abusive è atto vincolato con conseguente applicazione del principio dell’articolo 21octies della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) la motivazione di tal tipo di atto non richiede particolari formalità oltre alla esatta descrizione delle opere abusive di cui è ordinata la rimozione, dato che si tratta, come accennato, di atto vincolato di doveroso ripristino della legalità e la prevalenza dell’interesse pubblico a tale ripristino su quello privato alla conservazione dei manufatti abusivi è "in re ipsa".

10. Conclusivamente il ricorso va respinto. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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