T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 441 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso all’esame l’ingegner F. contesta gli esiti della gara, indetta dal consorzio intimato, avente a oggetto l’acquisto da parte dell’ente della progettazione preliminare della "ristrutturazione e riordino dell’irrigazione nelle aree di Salto di Fondi e Barchi in comune di Fondi e Terracina" (con riserva di affidamento al vincitore dell’incarico relativo ai successivi livelli di progettazione);

Vista la memoria di costituzione con cui l’amministrazione eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto: a) il consorzio di bonifica costituisce un ente pubblico economico con conseguente esclusione, a favore dell’autorità giudiziaria ordinaria, della giurisdizione amministrativa sugli atti delle procedure con cui acquisisce beni e servizi; b) l’atto impugnato attiene alla materia delle acque pubbliche con conseguente giurisdizione sulla controversia del Tribunale superiore delle acque pubbliche in applicazione dell’articolo 143 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775;

Ritenuto che l’eccezione di difetto di giurisdizione risulti fondata sotto il secondo profilo in quanto: a) secondo la giurisprudenza consolidata la giurisdizione devoluta dall’art. 143 lett. a) T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 al Tribunale superiore delle acque pubbliche comprende tutte le controversie riferibili a provvedimenti che influiscono sul regime delle acque pubbliche e che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, modificazione, sospensione o eliminazione di un’opera idraulica riguardante un’acqua pubblica, concorrono in concreto a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell’acqua; b) di conseguenza tale giurisdizione comprende, oltre ai provvedimenti ablatori delle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera idraulica (e eventuali atti di secondo grado), anche i provvedimenti influenti sulla localizzazione dell’opera idraulica o il suo spostamento nonché sulla definizione delle sue caratteristiche e sulla sua realizzazione; c) quindi rientrano nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le controversie aventi a oggetto gli atti che attengono alla progettazione delle opere influenti sul regime delle acque pubbliche, mentre ne restano escluse le sole controversie che si riferiscono all’affidamento della realizzazione dell’opera (o meglio alla selezione del soggetto incaricato della esecuzione del progetto) (Consiglio di Stato, sez. V, 19 marzo 2007, n. 1296, Tribunale superiore delle acque pubbliche, 5 ottobre 2009, n. 148, Cassazione, sezioni unite civili, 20 novembre 2008, n. 27528, 30 marzo 2007, n. 7881);

Ritenuto che gli atti della gara in contestazione erano preordinati all’acquisizione del progetto preliminare dell’opera e all’affidamento (sia pure eventuale) delle ulteriori fasi di progettazione (definitiva e esecutiva) della stessa e che pertanto si tratta di atti del procedimento preordinato alla localizzazione e definizione delle caratteristiche di opere destinate a incidere direttamente sul regime delle acque pubbliche, con conseguente esclusione della giurisdizione amministrativa a favore di quella del Tribunale superiore delle acque pubbliche, innanzi al quale la controversia potrà essere proseguita in applicazione dell’articolo 11, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto che le conclusioni che precedono restino valide pur a seguito dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo e che, in particolare, la controversia in esame non possa farsi rientrare nella previsione della lettera e), n. 1 dell’articolo 133 (controversie relative a "procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione ed alle sanzioni alternative"), essendo invece riconducibile alla previsione della successiva lettera f) (giurisdizione in materia di urbanistica e edilizia), che espressamente fa salva la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in quanto: 1) l’articolo 44 della legge di delegazione (legge 19 giugno 2009, n. 69) prevedeva tra gli scopi del riassetto del processo amministrativo il suo adeguamento "alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori", cosicchè può escludersi una volontà di modificare l’ambito della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, rispetto alle acquisizioni della giurisprudenza; 2) nella fattispecie all’esame ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione sul profilo relativo all’esistenza della gara prevale, per ragioni di specialità, quello della diretta incidenza dell’oggetto di questa sul regime di acque pubbliche;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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