T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 440 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento impugnato il Responsabile del settore "Servizi alla comunità" ha ingiunto alla ricorrente, titolare della concessione demaniale n. 13 del 29 dicembre 2001, lo sgombero dall’area in concessione di una serie di manufatti e il ripristino dello stato dei luoghi nell’esercizio del potere previsto dall’articolo 54 cod. nav.

2. Con il ricorso all’esame il ricorrente denuncia che il provvedimento è illegittimo in quanto: a) le opere di cui è stato ingiunto lo sgombero sono state in parte autorizzate a fini edilizi dallo stesso comune (autorizzazione n. 848 del 14 settembre 2001 a firma del responsabile del settore urbanistica), per cui contraddittoriamente il medesimo comune ingiunge lo sgombero, perché abusive, di opere che lo stesso ente ha autorizzato e in parte sono oggetto di una procedura di condono edilizio ex lege 23 dicembre 1994, n. 724, con conseguente necessità di attendere la definizione di quest’ultimo procedimento; b) l’atto non è assistito da sufficiente motivazione; sul punto il ricorrente osserva che le innovazioni in questione – in forza del principio dell’accessione – sarebbero destinate al termine della concessione ad essere, a scelta dell’ente concedente, acquisite alla mano pubblica o demolite; rileva il ricorrente, che richiama pronunce giurisprudenziali in tal senso, che tale scelta è applicabile non solo al termine della concessione ma ogni qual volta sull’area in concessione siano realizzate opere; di conseguenza l’amministrazione, prima di ingiungere lo sgombero, dovrebbe valutare l’opportunità di mantenere le opere realizzate e, in caso ritenga ciò inopportuno, dovrebbe esternarne le ragioni nel provvedimento che dispone lo sgombero; c) non è stato preceduto dall’avviso previsto dall’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il comune di S. Felice Circeo si è costituito in giudizio e resiste al ricorso.

4. Con ordinanza n. 323 del 19 aprile 2002 la sezione ha accolto l’istanza di tutela cautelare.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Anzitutto è infondato il primo motivo; la circostanza che per una parte delle opere in contestazione il ricorrente avesse ottenuto un titolo edilizio, infatti, ne esclude l’abusività dal punto di vista urbanisticoedilizio ma non esclude la necessità che, trattandosi di opere da eseguire in area demaniale, egli si munisse della necessaria autorizzazione (art. 24 reg.nav.), che non risulta sia mai stata richiesta. Mutatis mutandis lo stesso vale per le opere per le quali pende il procedimento di condono ex lege n. 724, relativamente alle quali va aggiunto che esse ancora non possono definirsi non abusive anche dal punto di vista urbanisticoedilizio.

In altri termini le opere in questione necessitano di due distinti titoli, uno a fini edilizi e uno a fini demaniali; il provvedimento impugnato si fonda sul presupposto, neppure contestato, che le opere non fossero previste dal titolo concessorio (nel senso che, né prima di eseguirle né dopo averle eseguite, il ricorrente, già titolare di una concessione, ha richiesto e ottenuto la necessaria autorizzazione); in questa prospettiva il provvedimento impugnato non è illogico o contraddittorio ma costituisce la semplice conseguenza della mancanza del titolo demaniale.

Va infine precisato, in relazione alle opere per le quali pende condono edilizio, che "l’esercizio doveroso dei poteri repressivi di polizia demaniale, attribuiti dall’art. 54 c. nav…., non trova impedimento nella domanda di condono presentata ai sensi della l. 28 febbraio 1985 n. 47, il cui accoglimento, come non pregiudica i diritti soggettivi dei terzi, tanto meno può incidere, apponendovi limiti non espressamente previsti dalla legge, su quella complessa situazione giuridica soggettiva che ha per oggetto il bene demaniale, costituita da un particolare diritto di proprietà rafforzato da poteri e doveri strumentali all’esercizio della funzione pubblica" (Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 27 settembre 2002, n. 576, Consiglio Stato, sez. VI, 1 settembre 1999, n. 1151).

3. In ordine al profilo motivazionale, il Collegio ritiene, uniformandosi alla ormai prevalente giurisprudenza, che l’ordine di sgombero di innovazioni eseguite sul demanio senza autorizzazione costituisce un atto dovuto e vincolato che, come tale, non richiede particolare motivazione e rispetto al quale neppure sono ammissibili censure di eccesso di potere (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 dicembre 2010, n. 9408, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 3 marzo 2009, n. 1212).

4. Quanto infine all’omissione dell’avviso di procedimento, dato il carattere di atto dovuto e vincolato dell’ordine di rimessione allo stato pristino, la sua omissione non può condurre all’annullamento dell’atto, in applicazione della disposizione dell’articolo 21octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, per il suo carattere, ormai riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza, di norma processuale, è applicabile anche a procedimenti definiti prima della sua entrata in vigore (Consiglio di Stato, sez. V, 17 dicembre 2009, n. 4414, T.A.R. Lazio, Roma, I, 8 giugno 2009, n. 8460).

5. Il ricorso deve quindi essere respinto. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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