T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 27-05-2011, n. 4807 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Roma gli ha negato il permesso di soggiorno;

Vista la nota della Questura di Roma depositata il 23 maggio 2011, dalla quale risulta che – in sede di riesame – è stato rilasciato al ricorrente il permesso di soggiorno per attesa occupazione;

Rilevato, pertanto, che l’avvenuto annullamento del provvedimento impugnato ed il successivo rilascio del permesso di soggiorno comporta la declaratoria della cessazione della materia del contendere;

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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