T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 27-05-2011, n. 4804 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Come ha già ritenuto il Consiglio di Stato in una fattispecie simile, (Cons. Stato Sez. VI 15 giugno 2010 n. 3760), il provvedimento impugnato, pur avendo la forma del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ha in realtà un duplice contenuto: costituisce in primis una revoca implicita in autotutela dell’originario permesso di soggiorno, rispetto al quale è consequenziale il divieto di rinnovo del permesso.

Ritiene il Collegio che la conoscenza successiva di condizioni ostative alla legalizzazione del lavoro irregolare deve essere ricondotta alle ordinarie categorie dell’autotutela, trattandosi di rimozione di un atto ampliativo conseguente all’emersione di un presupposto astrattamente idoneo a condurre all’annullamento d’ufficio del provvedimento, fattispecie quindi disciplinata dall’art. 21 nonies L. 241 del 1990, inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, che -per quanto qui interessa- ha codificato il tradizionale principio giurisprudenziale secondo cui l’accertamento successivo di un’originaria causa di illegittimità non è elemento di per sé sufficiente per l’esercizio del potere di autotutela.

Va infatti evidenziato che la norma condiziona l’annullamento d’ufficio, da operarsi entro un termine ragionevole, alla verifica della sussistenza di ragioni di interesse pubblico e tenendo conto degli interessi dei destinatari. L’amministrazione doveva quindi valutare, in relazione al tempo trascorso dalla regolarizzazione ed al grado di inserimento sociale e lavorativo del cittadino straniero, la presenza di un interesse pubblico -concreto e attuale- per procedere alla rimozione dell’atto con cui il ricorrente era stato regolarizzato. Valutazione che si rende necessaria anche nel caso in cui l’interessato non sia in buona fede (T.A.R. Toscana, sez. I, 23 marzo 2005, n. 1477, che fa riferimento a Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2000, n. 4213; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 11 settembre 2006, n. 1905. In argomento cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 13 novembre 2007, n. 5801; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 22 marzo 2007, n. 2715). Il grado di buona o mala fede può infatti costituire uno degli elementi di valutazione ai fini della considerazione dell’interesse del destinatario dell’atto, ma non può essere invece visto come circostanza in grado di esimere l’amministrazione da una compiuta valutazione di ogni elemento idoneo ad evidenziare in quale modo dovessero essere composti, nella situazione data, gli interessi implicati ai fini dell’annullamento d’ufficio oppure, alternativamente, della convalida dell’atto originariamente viziato ex secondo comma del citato art. 21 nonies.

Pertanto, come ha recentemente ritenuto il Consiglio di Stato nella decisione n. 3760/2010 le cause ostative alla regolarizzazione impediscono il rilascio del permesso di soggiorno, ma non comportano automaticamente l’annullamento in autotutela del permesso di soggiorno in precedenza rilasciato in seguito ad emersione del lavoro irregolare, in quanto il procedimento di autotutela ha carattere discrezionale, e nell’esercizio del potere di autotutela l’Amministrazione deve tener conto del disposto di cui all’art. 5 comma 5 del D.Lgs., e cioè della sopravvenienza di nuove circostanze idonee a consentire il rilascio del titolo (nella fattispecie, da quanto consta al Collegio, il ricorrente è incensurato e dispone di un contratto di lavoro subordinato).

Ne consegue la fondatezza della censura di difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Il ricorso deve essere pertanto accolto.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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