T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 27-05-2011, n. 4802 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il dirigente dello Sportello Unico per l’immigrazione di Roma ha disposto il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare per non essere stato prodotto il certificato medico attestante l’invalidità della datrice di lavoro, necessario per l’assunzione della ricorrente in qualità di badante.

Sostiene la ricorrente di aver invece depositato tempestivamente detto certificato, che è stato anche allegato in copia la presente ricorso e deduce i vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta nonché di violazione di legge.

Fa inoltre presente che la data del provvedimento è sicuramente sbagliata, essendo la procedura svoltasi nell’arco dell’anno 2010, così come risulta anche dal tenore dello stesso provvedimento impugnato.

L’avvocatura si è costituita con mero atto di stile.

In data 23.5.2011, lo sportello unico dell’immigrazione ha fatto pervenire una sua nota nella quale si dà atto della intervenuta revoca in autotutela del provvedimento impugnato, ai fini del riesame della pratica, essendo stata accertata l’autenticità del certificato medico in questione.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. in quanto il provvedimento impugnato è stato revocato ed è stato avviato il riesame della pratica in senso favorevole alla ricorrente.

Non è possibile, invece, giungere ad una condanna della amministrazione in virtù del principio della soccombenza virtuale poiché non vi è prova della effettiva consegna del certificato medico nel corso del procedimento. Le spese pertanto devono essere compensate, sussistendo giusti motivi considerato l’esito del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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