Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-09-2011, n. 20114 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 40/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Vercelli rigettava la domanda proposta da B.E. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti con le pronunce consequenziali.

La B. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società si costituiva resistendo al gravame e proponendo appello incidentale.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata il 25-9-2006, in accoglimento dell’appello principale, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto (concluso per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre") decorrente dal 2-7-1997, con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato da tale data, e condannava la società a riammettere in servizio la B. e a pagarle le retribuzioni maturate dal 15-5-2003 sino all’effettiva riammissione in servizio, oltre accessori.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi.

La B. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, osserva il Collegio che la ricorrente con il primo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso nella fattispecie la configurabilità della risoluzione per mutuo consenso tacito del rapporto di lavoro e con il secondo motivo lamenta che la Corte territoriale ha dichiarato la illegittimità del termine apposto al contratto decorrente dal 2-7-97, erroneamente interpretando la fattispecie legittimante l’apposizione del termine alla stregua delle ipotesi tipiche contemplate dalla L. n. 230 del 1962, anzichè autonomamente così come la stessa è individuata dall’autonomia collettiva, senza peraltro che sia prevista la necessità della prova del nesso di collegamento specifico tra la singola assunzione a termine e l’esistenza delle specifiche esigenze di servizio connesse al periodo feriale.

Il secondo motivo, che in ordine logico va esaminato per primo, risulta fondato.

Questa Corte Suprema, decidendo in tema di contratti a termine stipulati ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre), oltre a ritenere non necessaria la indicazione del nominativo del lavoratore sostituito (v. fra le altre, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), in base al principio della "delega in bianco" conferita dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 ha anche più volte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204) confermato le sentenze di merito che avevano ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Nel contempo è stato anche affermato (v. fra le altre Cass. 28-3- 2008 n. 8122) che l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 ccnl 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato".

Il sopra citato orientamento, ormai consolidato, di questa Corte (v. anche fra le altre Cass. 30-11-2009 n. 25225, Cass. 7-4-2011 n. 7945), va qui ribadito, così accogliendosi il secondo motivo, restando assorbito il primo.

La impugnata sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, la quale, statuendo anche sulle spese di legittimità, si atterrà al principio di cui sopra, esaminando altresì le questioni ulteriori, relative alla legittimità o meno dei termini apposti ai contratti successivi intercorsi tra le parti (v. sentenza e controricorso), nonchè le questioni consequenziali.
P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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