Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-05-2011) 27-05-2011, n. 21387

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale della Libertà di Bologna ha rigettato il riesame proposto da P.S. avverso la ordinanza, con cui il Gip del Tribunale di Bologna gli ha applicato la massima misura custodiale per il delitto di cui all’art. 73, aggravato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, di detenzione di gr. 856 di cocaina.

2. Ricorre il P. e ripropone l’eccezione di nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza per omessa indicazione nello stesso del suo nome, rilevando che in tal modo il difensore non aveva potuto prendere cognizione del contenuto complessivo del provvedimento originale che lo riguardava.
Motivi della decisione

1. Il ricorso, manifestamente infondato, è da dichiarare inammissibile.

2. E’ stata affermato, da risalente e consolidata nel tempo, giurisprudenza di questa corte che un atto non può considerarsi nullo qualora contenga tutte le indicazioni necessarie a raggiungere lo scopo al quale è preordinato, sicchè è pienamente valido l’avviso di udienza al difensore, nel quale, pur non essendo stato riportato il nome dell’indagato, siano contenute tutte le indicazioni necessarie (giorno ed ora dell’udienza, nome del difensore, numero del procedimento, autorità giudiziaria procedente) per l’individuazione del procedimento da trattare usando una normale (sez. 1, Sentenza n. 1788 del 24/03/1995 in analogo caso dinanzi al tribunale del riesame).

3. A tale principio si è esattamente richiamato il provvedimento, ora impugnato, che ha sottolineato in punto di fatto, il dato, non contestato, che l’avviso, completo negli altri elementi essenziali, consentiva al difensore di identificare il soggetto indagato e di approntarne la difesa, in quanto era indicato il numero del procedimento; tale possibilità di individuazione è senz’altro integrativa del requisito di completezza dell’avviso, posto che il ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia, il quale dunque,era a sua volta in possesso dei dati minimi di conoscenza del procedimento e fra questi, appunto, il numero del procedimento, che consentiva di risalire alla posizione individuale.

4. Nè ex adverso il ricorrente ha opposto argomentazioni specifiche che inducano a ritenere la effettiva violazione del diritto di difesa, conseguita alla dedotta omissione materiale, considerato che in concreto il difensore si è presentato ed ha svolto le sue difese.

5. In conseguenza della ritenuta inammissibilità, il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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