T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 27-05-2011, n. 4800 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente chiede a questo Tribunale l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione dell’interno di concludere il procedimento avviato con la richiesta ai sensi dell’art. 9 lett. F) della l. 91/1992, di ottenimento della cittadinanza italiana, presentata in data 4.9.2008, con provvedimento espresso.

A tal fine rileva che il termine di cui all’art. 3 DPR n. 362/1994 è ampiamente trascorso.

L’amministrazione si è costituta con mero atto di stile.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto con declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla amministrazione oltre il termine indicato dall’art. 3 del dpr n. 362/1994 (730 giorni) e deve quindi essere ordinato alla amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla amministrazione resistente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 60 giorni.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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