Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-05-2011) 27-05-2011, n. 21361

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. G.G. ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, emessa in data 24 settembre 2008, che ne ha ribadito la responsabilità, affermata con sentenza del Tribunale di Paola, del 25 settembre 2007, per il delitto di calunnia, commesso in danno dell’ex coniuge, B.P., accusato di averla minacciata gravemente e percossa, e ne ha confermato il trattamento sanzionatorio.

2. La ricorrente deduce che in violazione dell’art. 161 c.p.p., la citazione a comparire in appello è avvenuta con notifica a mani del difensore avv.to Pasqua del foro di Cosenza, mentre ella aveva, sin dalla identificazione avvenuta presso una stazione dei CC di Roma- in data 18 marzo 2006-, eletto domicilio presso l’avv.to Manente in Roma.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

2. La ricorrente insiste su una violazione del tutto inesistente.

3. Infatti, risulta dal controllo degli atti, che è consentito in questa sede data la natura del vizio denunciato, che la notifica presso il domicilio eletto non era stata possibile, in quanto il domiciliatario era risultato sloggiato; quindi la notifica era stata eseguita a sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4 presso il difensore di fiducia, che era presente al giudizio di appello e nulla ha peraltro rilevato al riguardo.

Va rammentato che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema – con la sentenza 7 gennaio 2005, n. 119 – hanno affermato il principio secondo il quale in tema di notificazione della citazione all’imputato, la nullità assoluta ed insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p., ricorre, soltanto, nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato. La medesima nullità non ricorre, invece, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p..

In relazione a tale principio è stato ancora affermato che la nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia, anzichè nel domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 c.p.p..

Nella specie, dunque, è da un canto escluso in radice il rilevato vizio e dall’altro, comunque, dovrebbe, ove esistente, ritenersi sanata la nullità, in quanto, tenuto conto del rapporto fiduciario tra il difensore e l’imputata, la notificazione era stata idonea a determinare la effettiva conoscenza dell’atto da parte di quest’ultimo, tant’è che il difensore, comparso all’udienza dibattimentale, nulla aveva eccepito al riguardo.

Consegue alla ritenuta inammissibilità, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro mille a favore della cassa delle ammende, e delle spese processuali sostenute dalla parte civile, in questo grado, che si liquidano in complessivi Euro 2000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende, nonchè alla refusione in favore della parte civile delle spese del grado, liquidate in complessive Euro 2.000 oltre agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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