T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 27-05-2011, n. 4795 Competenza del giudice ordinario e amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente, convivente nell’immobile di edilizia residenziale pubblica il cui assegnatario è il signor F.B., impugna il provvedimento 3 marzo 2011, che lo esclude dalla stipula del contratto di cessione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in via Etruria n. 27.

Considerato che il Collegio rileva il proprio difetto di giurisdizione nella materia de qua, poiché,

secondo i principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, la giurisdizione del giudice amministrativo è radicata, in base al dettato costituzionale, dall’inerenza dell’attività all’esercizio di un potere pubblico; viceversa, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione dei giudizi in cui si facciano valere diritti soggettivi in correlazione ai quali non vi è esercizio di una potestà pubblica.

Ritenuto, quindi, che in relazione al trasferimento in proprietà dei singoli alloggi, allorchè, come nella specie, si siano verificati i relativi presupposti di legge, gli utenti hanno un diritto soggettivo perfetto, di carattere personale, alla cessione, alle condizioni legislativamente stabilite, non essendo attribuito all’Amministrazione alcun ulteriore potere discrezionale al riguardo, dal momento che i successivi adempimenti sono atti dovuti ed il contratto di cessione costituisce un negozio di diritto privato (cfr. Cassazione civile, Sez. Un. 9 luglio 2009, n. 16094).

Considerato, infine, che sulla base dei principi sopra enunciati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 del codice del processo amministrativo.

Le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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