Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-09-2011, n. 20093 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell’8 maggio 2006, la Corte d’Appello di Palermo respingeva il gravame svolto da Poste italiane spa contro le sentenze di primo grado, riunite, che avevano dichiarato inefficaci i licenziamenti intimati a C.V. e C.F. P. da Poste italiane s.p.a. nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo, con condanna al pagamento delle differenze retributive dalla data del recesso, oltre rivalutazione ed interessi.

2. La Corte territoriale riteneva:

– tempestiva l’impugnazione avvenuta entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza, non essendo decorso il termine breve dalla notifica in forma esecutiva della sentenza;

– la comunicazione di avvio della procedura alle OO.SS., recante il solo prospetto delle eccedenze, articolate per regione ed aree di inquadramento, in cui peraltro non si dava atto della dicotomia tra personale tecnico e personale amministrativo-gestionale, non corredata analiticamente dei profili professionali esemplificativi del personale inquadrato nelle quattro aree;

– l’indicazione delle eccedenze/esuberi articolata solo per regioni, non rispettosa della lettera della legge, onde l’inidoneità della comunicazione ai fini previsti dalla norma;

– assorbiti gli altri motivi di gravame.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Poste italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. C. V. ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. C. F.P. è rimasto intimato.
Motivi della decisione

4. Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente denuncia violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2, 3 e 12, art. 5, comma 3, e omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Censura la sentenza impugnata con riguardo alla pretesa incompletezza della comunicazione di avvio della procedura prevista dalla cit. L. n. 223, art. 4, comma 3, e formula il quesito di diritto con il quale chiede alla Corte di dire se, avuto riguardo alle dimensioni dell’azienda che procede al licenziamento collettivo e all’avvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti, sia rispettata la norma contenuta nella cit. L. n. 223, art. 4, comma 3 e il riferimento al comprensorio regionale, indicando per ciascuno l’area di appartenenza, corrisponda ad indicare la collocazione aziendale ed il profilo dei medesimi, tenuto conto del criterio di scelta adottato (la pensionabilità), del contenuto delle preventive comunicazioni al sindacato, della fungibilità di mansioni all’interno della medesima area contrattuale.

5. Il Collegio ritiene il motivo inammissibile per non essere le plurime censure in esso enunciate sorrette da specifici quesiti.

Invero, la funzione propria del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (ex multis, Cass. 8463/2009). Il quesito deve investire la ratio deadendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto (ex multis, Cass. 4044/2009) e corrispondere alle censure formulate nell’illustrazione del motivo).

6. Col secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 112, 342 e 434 c.p.c. e nullità della sentenza su un punto un punto decisivo della controversia, per aver la Corte omesso di pronunziarsi sul motivo di gravame della società ritenuto assorbito, relativo al motivo di ricorso accolto dal primo giudice per violazione della cit.

L. n. 223, art. 4, comma 9, relativo alla mancanza, nella comunicazione conclusiva del procedimento, delle modalità di applicazione del criterio di scelta adottato. L’illustrazione del motivo si conclude con il quesito di diritto con il quale chiede alla Corte di dire se il Giudice di appello abbia l’obbligo di pronunziarsi, ex artt. 112, 342, 434 c.p.c., formulando espressa motivazione su tutti i motivi di appello ritualmente proposti.

7. Anche questo motivo è inammissibile. Invero, la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura alla sentenza di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione ob relationem resa in modalità difforme da quella consentita, bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame. Ne consegue, quindi, che, se il vizio è denunciato, come nella specie, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3) o n. 5), anzichè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4), in relazione all’art. 112 c.p.c., il ricorso è inammissibile.

8. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di C.V.. Nulla sulle spese in favore di C. F.P. rimasto intimato.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore della parte costituita, liquidate in Euro 50,00, oltre Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.. Nulla sulle spese in favore di C. rimasto intimato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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