Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La difesa di R.A.G.H. propone ricorso avverso l’ordinanza del 28/7/2010 con il quale la Corte d’appello di Genova ha respinto la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale.
Si lamenta con il primo motivo il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., lett. c) per inosservanza dell’art. 175 cod. proc. pen..
Facendo richiamo alla disciplina normativa indicata, nonchè ai principi in argomento fissati dalla Corte di giustizia europea, si assume che il giudice di merito non abbia adeguatamente motivato sulla conoscenza che l’odierno ricorrente aveva del procedimento, rilevando che l’elezione di domicilio, intervenuta in una fase antecedente all’iscrizione della notizia di reato, alla quale il giudice aveva fatto richiamo, non risultava firmata, e che, in ogni caso, tale atto era stato formato in una fase preliminare del giudizio, e successivamente l’imputato non risultava essere stato al corrente della formale contestazione e quindi della possibilità di apprestare la propria difesa.
Ne consegue, secondo il ricorrente, che manchi la prova della conoscenza del provvedimento e di una consapevole rinuncia ad impugnarlo, circostanza che fonda la richiesta di annullamento dell’ordinanza oggetto di ricorso, con rinvio ad altro giudice per nuova determinazione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato. L’esame degli atti ha consentito di accertare che l’odierno ricorrente, reso edotto dalla polizia giudiziaria che sarebbe stato denunciato per il reato di resistenza, nominò un difensore di fiducia ed elesse domicilio presso questi.
Le risultanze di tale verbale possono essere ritenute idonee a ricavare la consapevolezza del procedimento da parte dell’odierno ricorrente in quanto, se tale atto non reca la sottoscrizione dell’interessato, non risulta allegato da questi, neppure nell’odierno procedimento, che ciò sia avvenuto perchè si intendeva contestare la rispondenza al reale del suo contenuto, unica circostanza in relazione alla quale è possibile non tenere in alcuna considerazione quanto risulti nell’atto non sottoscritto (Sez. 5, Sentenza n. 35506 del 01/07/2010, dep. 01/10/2010, imp. Gilli, Rv.
248497).
La mancata contestazione di conformità dell’atto alle dichiarazioni effettivamente rese dall’interessato, non costituisce l’unico indicatore della loro effettività, dovendo questa ricavarsi dalla convalida del contenuto desumibile dal successivo sviluppo processuale dell’attività difensiva, in quanto risulta che l’odierno ricorrente sia stato difeso di fiducia, esattamente dal professionista nominato nel verbale e nel medesimo contesto eletto domiciliatario, professionista che, a quel che consta, solo a tale atto poteva ricondurre la legittimità di svolgimento suo mandato professionale; nè questi risulta aver esplicitato il venir meno del rapporto di fiducia, e sollecitato quindi la nomina di un difensore d’ufficio.
La condotta tenuta dal legale, che ha garantito la difesa per tutto l’iter del procedimento di primo grado, e non ha eccepito l’assenza di notifica dell’atto introduttivo del giudizio, per irregolare elezione di domicilio, denota l’effettività del contatto con il cliente, e conseguentemente, la consapevolezza, da parte di quest’ultimo, dell’esistenza del procedimento penale negli sviluppi successivi all’iscrizione nel registro degli indagati e della compiuta contestazione degli addebiti, circostanza che non legittima la richiesta di restituzione nel termine.
E’ bene ricordare, per completezza che, con riferimento alla natura giuridica dell’elezione di domicilio, si è ripetutamente affermata la natura negoziale costitutiva dell’atto (Cass. Sez. 3, Sent. n. 22844 del 26/03/2003, dep. 23/05/2003, imp. Barbiere, Rv224870.), che presuppone il consenso del domiciliatario e che lo investe dello specifico ruolo di alter ego dell’effettivo destinatario dell’atto.
Si tratta di un atto di disposizione effettuato per libera scelta dell’imputato, sicchè la notifica a mani del domiciliatario adempie a quelle esigenze di effettività che la norma impone e che, una volta di più dimostra la conoscenza, o conoscibilità da parte di G. del procedimento, che esclude la possibilità di accogliere la sua richiesta di restituzione nel termine, dovendo ricondursi la sua mancata comparizione, e omessa impugnazione, a consapevole scelta processuale, derivante dalla piena conoscenza del suo svolgimento.
2. In ragione delle circostanze di fatto evocate è fuori luogo evocare la violazione del dettato della sentenza della Corte Edu del 10 novembre 2004 proc. Sejdovic, essendosi quella pronuncia limitata ad imporre la tutela del diritto del contumace ad avere un giusto processo, laddove manchi la prova che questi fosse a conoscenza del processo stesso o che ad esso si fosse volontariamente sottratto, circostanza di fatto la cui ricorrenza deve escludersi nel caso concreto, sulla base di quanto esposto.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in forza dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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