T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 816

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

si dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– la vicenda oggetto di questo ricorso è peculiare: la domanda di emersione in favore dello straniero non è stata mai presentata (nel ricorso si sostiene che ciò sarebbe avvenuto perchè il datore di lavoro non era pratico di computer), e quindi non esiste neanche un provvedimento di rigetto della domanda, proprio perché una domanda non è stata mai presentata,

– ciò nonostante, la difesa del ricorrente presenta un ricorso in cui chiede:

1) nell’intestazione "l’annullamento del decreto di rigetto dell’istanza volta alla legalizzazione del rapporto di lavoro", ovvero si chiede con una normale azione costitutiva ex art. 29 c.p.a. l’annullamento di un decreto che però non esiste, e che infatti mai la difesa individua con numero e data;

2) nelle conclusioni, invece, la difesa chiede "concedere permesso di soggiorno della validità di sei mesi per attesa occupazione ex art. 22 co. 11 t.u.", ovvero propone azione di condanna ad emettere un provvedimento amministrativo ex art. 30 c.p.a., azione che però è possibile solo in caso di giurisdizione esclusiva, che qui difetta,

– le perplessità sul rito che ha introdotto la difesa del ricorrente non incidono in ogni caso sulla sorte del ricorso in quanto:

1) se è stato introdotto un ordinario ricorso di annullamento ex art. 29 c.p.a., questo è inammissibile perché si chiede l’annullamento di un provvedimento che non esiste,

2) se è stato introdotto un ricorso contenente un’azione di condanna ex art. 30 c.p.a., questo è inammissibile perché presentata al di fuori dei casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,

3) se, infine, si deve interpretare il ricorso presentato come rito sul silenzio ex art. 31 c.p.a. (ritenendo implicitamente presentata la domanda di emersione mediante il mero pagamento della somma di 500 euro ed inerte l’amministrazione che non avrebbe provveduto sulla istanza di emersione implicita costituita dal versamento), questo sarebbe comunque irricevibile perchè il ricorso non è stato depositato nel termine dimezzato di 15 gg. ex art. 87, co. 3, c.p.a. (notifica del 13. 4. 2011, deposito del 3. 5. 2011)

– in definitiva, il difensore prima di introdurre il ricorso avrebbe dovuto porsi il problema della forma giuridica che esso doveva assumere alla luce delle peculiarità della fattispecie, e decidere consequenzialmente,

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite che determina in euro 500 (oltre iva e cpa, se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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