Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-05-2011) 27-05-2011, n. 21354

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.G. è accusato del delitto ex art. 368 c.p. perchè, dopo aver consegnato nel marzo 1998 a C.G., a saldo di rapporti commerciali, un assegno post-datato, dell’importo di L. 11.643.000, ne denunciava il falso smarrimento.

L’imputato ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 21 aprile 2009 della Corte di appello di Salerno (che, in parziale riforma della sentenza 22 marzo 2006 del Tribunale di Nocera Inferiore, ha dichiarato l’estinzione del delitto di calunnia in danno di C.G. e C.A. per intervenuta prescrizione), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un unico motivo di impugnazione, l’imputato condannato al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del reato presupposto, in termini di ricettazione oppure di appropriazione indebita di cosa smarrita, reato quest’ultimo non procedibile d’ufficio con conseguente insussistenza del delitto di calunnia, laddove la querela non sia stata presentata pur avendo il P.M. esercitato l’azione penale.

Il motivo, palesemente infondato, altro non è che la mera iterazione delle doglianze d’appello ed ignora la puntuale motivazione sul punto della corte distrettuale.

Integra infatti il delitto di calunnia – come nella specie – la falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario, successiva alla consegna a terzo in adempimento di un’obbligazione. (Cass. Pen. Sez. 6, 13912 /2004 Rv. 229215).

Il delitto di calunnia sussiste invero anche quando l’incolpazione venga formulata attraverso la simulazione a carico di una persona, non specificamente indicata ma identificabile, delle tracce di un determinato reato – nella forma, cioè, della incolpazione cosiddetta reale o indiretta – purchè la falsa incolpazione, come nella specie, contenga in sè gli elementi necessari e sufficienti all’inizio dell’azione penale nei confronti di un soggetto univocamente e agevolmente identificabile (cfr. in termini: Cass. pen. sez. 6, 4537/2009 Rv. 242819).

Il ricorso quindi, nella palese verificata coerenza logico-giuridica ed adeguatezza della motivazione, quale proposta nella decisione impugnata, va dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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