T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 808

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame il cittadino extracomunitario H.D. impugna il provvedimento recante il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno a seguito di procedura di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore dal datore di lavoro.

Il diniego è stato assunto in considerazione della verifica, da parte della Questura – a seguito di riscontri dattiloscopici – che il predetto sotto altro nome era stato condannato il 14.12010 dal tribunale di Torino alla pena di mesi sei di reclusione per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, reato rientrante fra quelli di cui all’art. 380 c.p.p.

Il ricorso non risulta fondato.

L’art. 1ter, comma 13, lett. c), della L n. 102 del 2009 inibisce la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli articoli 380 (arresto obbligatorio in flagranza) e 381 (arresto facoltativo in flagranza) del medesimo codice

Il provvedimento di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno risulta adottato all’esito di una congrua attività istruttoria ed in corretta applicazione del vincolante disposto della norma che disciplina la regolarizzazione del lavoro domestico.

In tale contesto non hanno dunque ingresso né le doglianze di eccesso di potere né quelle relative a violazioni delle modalità partecipative procedimentali, le quali presuppongono la sussistenza,in capo all’Amministrazione, di spazi di apprezzamento discrezionale qui inesistenti (cfr. T.A.R. Umbria, 13 dicembre 2010 n. 527; Cons. St., sez. VI, 4 agosto 2009 n. 4899; T.A.R. Toscana, sez. I, 13 luglio 2006 n. 3112).

Sussistono giusti motivi, attesa la natura della controversia, per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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