Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-04-2011) 27-05-2011, n. 21323

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 20.05.2009 il Tribunale di Locri in Sidemo condannava G.M. alla pena dell’ammenda quale colpevole:

– di avere detenuto undici cartucce a pallettoni senza averne fatto denuncia all’autorità;

– di avere introdotto all’interno del Parco nazionale dell’Aspromonte un fucile da caccia cal. 12;

– di avere esercitato attività venatoria nel suddetto Parco.

Proponeva appello l’imputato deducendo:

– che la sentenza del tribunale era appellabile perchè per il reato di cui al capo c) della rubrica era intervenuta condanna alla pena di giorni 20 di arresto convenite in Euro 760 d’ammenda;

– che egli non era stato colto in atteggiamento di caccia;

– che non era consapevole di trovarsi "in zona parco" dato che non erano apposti cartelli segnaletici;

– che non era configurabile la contravvenzione di cui all’art. 697 c.p. e chiedendo di essere assolto.

Con sentenza 27.04.2010 la Corte d’appello di Reggio Calabria, senza confutare il rilievo avanzato sul punto nell’atto d’appello, riteneva inappellabile la sentenza del Tribunale; convertiva l’appello in ricorso per cassazione e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.

Va rilevato che tale decisione si pone in inconsapevole contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche a sezioni unite, secondo cui l’impugnazione esperibile avverso la sentenza di condanna per contravvenzione per la quale sia stata inflitta la pena dell’ammenda, in tutto o in parte come sanzione sostitutiva dell’arresto, è l’appello e non il ricorso per cassazione, facendo riferimento l’art. 593 c.p.p., comma 3, alle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda (S.U. n. 7902/1995, RV. 201546; n. 11998/1995, RV. 203046; RV. 206427; RV. 212544; RV. 222281; RV. 234173; Sezione 1, n. 10735/2009 RV. 242879).

Va, però, rilevato che i reati, commessi il (OMISSIS), sono prescritti per essere decorso il termine massimo di anni 4 mesi 6 pur aumentato di 60 giorni per il rinvio del dibattimento richiesto nell’interesse dell’imputato.

In presenza di una causa d’estinzione del reato (nella specie, prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata perchè l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia d’annullamento è incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall’art. 129 c.p.p..

Pertanto, poichè non ricorrono i presupposti per applicare il secondo comma della suddetta norma e pronunciare il proscioglimento del ricorrente con formula piena, tenuto conto dei numerosi elementi emersi a suo carico e posti in evidenza nella motivazione della sentenza del tribunale, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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