T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 798

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

pecificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che con il presente ricorso, notificato il 9 marzo 2011, la ricorrente -avv. T.Z., in proprio- intende sentir dichiarare, con le conseguenze di legge, il silenzio inadempimento formatosi, a suo dire, sull’istanza di data 3 marzo 2010 da lei presentata il successivo 10 marzo al Comune di Ponte Nossa, al fine di attivare i poteri repressivi di tale ente in ordine ad un presunto abuso edilizio commesso da due vicinanti, certi Peracchi e Battista;

– che sono infondate le eccezioni preliminari con le quali, all’odierna camera di consiglio, la ricorrente ha inteso reagire alla costituzione dell’Ente intimato. Da un lato, nulla vieta alla parte convenuta, così come fatto nella specie, di difendersi mediante un rinvio per relationem a documenti contestualmente prodotti. Dall’altro, nemmeno è rintracciabile alcun divieto a che un ente pubblico non legalmente assistito dall’Avvocatura di Stato come il Comune, il cui Sindaco eserciti la professione legale, di accettare l’offerta di una difesa in giudizio gratuita da questi proveniente, e di conseguire così un apprezzabile risparmio di spesa;

– che, come risulta dalla documentazione prodotta dal Comune, in esito all’istanza della ricorrente è stato attivato un procedimento repressivo, conclusosi col provvedimento 15 aprile 2010 prot. n°2358 (allegato 7 alle difese dell’ente, copia di esso);

– che oggetto del presente procedimento è soltanto l’accertamento di un silenzio rifiuto, sì che il relativo ricorso va respinto nel merito – sul principio, v. da ultimo C.d.S. sez. IV 15 settembre 2010 n°6892- ove invece si accerti che prima della proposizione del ricorso stesso un provvedimento espresso era stato emanato, salva evidentemente la facoltà per ogni interessato di contestarlo impugnandolo in sede giurisdizionale nei termini di decadenza;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna T.Z. a rifondere al Comune di Ponte Nossa le spese di lite, spese che liquida in Euro 1000, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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