Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20073 Termini

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che:

1. L.R. proponeva appello contro la sentenza del 27 dicembre 2005 del Tribunale di Ariano Irpino che aveva dichiarato la sua separazione personale da T.M.F. addebitandogli la responsabilità della separazione, assegnando la casa coniugale alla T. e fissando, in suo favore, un assegno mensile di mantenimento di 200,00 Euro nonchè un contributo mensile per ciascuna delle figlie di 250,00 Euro;

2. L’appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Napoli che ha accertato la sua tardività ex art. 325 c.p.c..

3. Ricorre per cassazione L.R. affidandosi a un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 155 e 324 c.p.c..

4. Si difende con controricorso T.M.F..

5. Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.: "posto che il termine breve di impugnazione (trenta giorni) decorre dal giorno successivo alla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 1, art. 325 c.p.c., comma 1, può il giudice investito dell’appello legittimamente computare quale termine finale un giorno festivo?" 6. La Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Che:

il ricorso è fondato non avendo la Corte di appello calcolato correttamente la durata del termine breve di impugnazione in quanto non ha tenuto conto della festività interessante l’ultimo giorno di decorrenza del termine prima dell’avvenuto deposito del ricorso in data 6 marzo 2006.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *