Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-04-2011) 27-05-2011, n. 21317

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rrente, avv. Cantafora Nicola, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 20.11.2009 la Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento dell’appello del PM, escluse le attenuanti generiche, determinava in anni 7 e mesi 6 di reclusione la pena inflitta nel giudizio di primo grado a P.D.M. quale colpevole di avere costretto in più occasioni T.P. e S.R. decenni al momento del fatto a subire atti sessuali consistiti, dopo averle appartate nella sala degli attrezzi sportivi, nel toccare la T. all’interno delle cosce, nel farsi toccare il pene e nel farsi masturbare e nell’indurre la S. a toccargli i genitali e a praticargli un rapporto orale con la minaccia di non farle partecipare alle partite di pallavolo con squadre formate da bambine di età superiore alla loro e abusando della loro inferiorità fisica e psichica dovuta alla giovanissima età ed al fatto di essere allenatore per conto della società (OMISSIS).

La Corte territoriale confermava l’affermazione di responsabilità e le statuizioni in favore delle costituite parti civili facendo proprie le argomentazioni della sentenza di primo grado.

Attribuiva credibilità alle persone offese le cui narrazioni sul nucleo essenziale dei fatti, rese in sede d’incidente probatorio, erano coerenti, dettagliate e persistenti e pure confortate dalla comune genesi delle accuse occasionalmente scaturire quando le loro madri, costatando, in separati contesti, il loro reciso rifiuto di frequentare i corsi di volley, erano state edotte degli abusi dalle piccole subiti, rimanendo sconvolte.

Non avevano peso, quindi, talune imprecisioni relative ad aspetti marginali delle vicende, spiegabili con la difficoltà di riferire esattamente ogni snodo delle condotte criminose che le vittime, per loro tenera età, non erano in grado di percepire con esattezza.

Sorreggevano le accuse le dichiarazioni del presidente della squadra e il rinvenimento, circa due anni prima dei fatti, nella disponibilità del P. di materiale pedopornografico.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 192 c.p.p. e ss..

L’affermazione di responsabilità era basata sulle deposizioni autoreferenziali, frutto di domande suggestive, di due bambine e delle loro mamme che erano inficiate da discrasie nei racconti, incongruenze ed errori, nonchè su un dato processuale del tutto irrilevante, quale il sequestro, 2 anni prima dei fatti, di materiale pedopornografico.

La corte territoriale, appiattendosi sulla motivazione della sentenza di primo grado, non aveva fatto una disamina specifica e globale di tutti gli elementi processuali, nè aveva confutato le valide censure difensive, travisando financo le dichiarazioni del teste C. che avallavano le giustificazioni dell’imputato e non esaminando specificamente l’episodio relativo alla S. che era caduta in clamoroso errore quando, nello specificare uno dei momenti in cui avrebbe subito abusi da parte del P., aveva indicato la data del 16 dicembre 2005, giorno in cui avevano presenziato all’allenamento ininterrottamente le mamme delle ragazze per controllare le mosse dell’allenatore.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di valutazione probatoria:

la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest’ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere da sola assunta come fonte di prova, ove sia sottoposta a un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva e oggettiva ex pluribus, Cassazione Sezione 3^ n. 30422/2005; n. 3348/2004; Sezione 4^ n. 16860/2004;

la valutazione del contenuto delle dichiarazioni del minore, parte offesa in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame sia dell’attitudine psicofisica del teste a esporre le vicende in modo utile ed esatto sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne Cassazione Sezione 3^, n. 35397/2007, Tranchida, RV 237539; n. 8962/1997, RV. 208447;

nel caso di accuse provenienti da minori, il giudice ha l’obbligo, al fine di escludere ogni possibilità di dubbio o di sospetto che esse siano conseguenti a un processo di auto o etero-suggestione oppure di esaltazione o fantasia – di sottoporre le accuse medesime ad attenta verifica onde accertare se le dichiarazioni o parti di esse trovino obiettivo riscontro tra di loro o con altri elementi di convalida già acquisiti, sì da potere escludere che esse possano derivare dall’immaturità psichica ovvero da facile suggestionabilità Cassazione Sezione 1^, n. 3102/1984, RV. 163510;

in tema di criteri di valutazione probatoria, la suggestionabilità del minore è rilevante ai fini del giudizio di attendibilità della sua deposizione solo quando il grado d’influenzabilità individuale assume forme patologiche, come nelle personalità isteriche o immature Cassazione Sezione 3^, n. 42984/2007, Bagalà, RV. 238065.

I giudici di merito, nella fattispecie in esame, si sono attenuti agli anzidetti principi, poichè hanno sottoposto a un controllo adeguato le dichiarazioni accusatorie, provenienti da minori, la cui capacità di comprendere e riferire i fatti non è contestata neppure dal ricorrente ed hanno verificato, motivando adeguatamente, la totale assenza di fattori inquinanti o di atteggiamenti intrusivi delle loro mamme o di altri estranei che possano avere influito negativamente sulla credibilità delle dichiaranti.

Hanno poi valutato il contenuto delle dichiarazioni delle minori, che reciprocamente si riscontrano, evidenziando la genesi occasionale delle rivelazioni dei fatti alle madri, in separati contesti;

la plausibile descrizione dei fatti percepiti come sopraffazione e tali da arrecare repulsione nei confronti dell’autore, la ragionevole struttura logica dei racconti, le caratteristiche peculiari di spontaneità e coerenza degli stessi.

In tale contesto valutativo nessuna emergenza deponeva a favore dell’ipotesi che l’accusa fosse ricollegabile a motivi psicologici connessi a struttura della personalità oppure all’altra ipotesi che gli abusi sessuali, mai avvenuti, potessero essere frutto delle interferenze esercitate dai genitori.

Non è fondata, poi, la censura sui falliti tentativi di cogliere P. nella reiterazione degli abusi superata dal giudizio logico e motivato del giudice d’appello secondo cui la presenza di osservatori estranei all’allenamento rendeva quanto mai cauto l’imputato.

In sede di merito, contrariamente al dedotto, i giudici hanno esaminato gli elementi disponibili e considerato le obiezioni formulate dalla difesa, sostanzialmente incentrate sulla labilità dell’assunto accusatorio che sarebbe privo di seri elementi di sostegno, con esaurienti e convincenti risposte.

Le censure del P., quindi, infondatamente sminuiscono la sostanza del provvedimento impugnato che possiede un logico apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali.

In conclusione, non è ravvisabile il dedotto vizio di motivazione poichè questo sussiste, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, allorquando l’iter argomentativo che ha condotto alla decisione si dimostri incompleto, avulso dalle risultanze di causa, privo del necessario rigore, non già quando il giudice ha valutato gli elementi probatori in difformità alla ricostruzione dei fatti proposta dalla parte, alla quale non è consentito trasformare in maniera surrettizia il controllo di legittimità sul provvedimento impugnato in un giudizio di merito.

Per il rigetto del ricorso grava sul ricorrente l’onere delle spese del procedimento e della rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile T. liquidate complessivamente in Euro 1.500,00 oltre IVA e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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