Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20070 Sospensione del processo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudizio civile originariamente introdotto innanzi al Tribunale di Padova da N.C. nei confronti della società La Residenziale s.r.l. è stato sospeso con ordinanza del 4.12.1990 in attesa della definizione del processo instaurato innanzi al TAR dalla convenuta, avente ad oggetto questione ritenuta pregiudiziale.

Anteriormente al deposito della sentenza di definizione di questo processo, con istanza formulata il 15.12.2000 ai sensi dell’art. 297 c.p.c., l’attore ha chiesto al Tribunale adito la prosecuzione del giudizio civile ed il giudice istruttore ha fissato l’udienza per il prosieguo nella data del 26.4.2001 con termine per la notifica a controparte cui l’istante non ha tuttavia provveduto.

Comparso all’anzidetta udienza, il difensore dell’attore ha dichiarato l’intervenuta perenzione del processo amministrativo, facendo altresì presente che la società convenuta era stata cancellata dal R.I. in data 18.5.1992. Il giudizio per l’effetto è stato dichiarato interrotto, e quindi è stato riassunto dall’attore nei confronti del liquidatore della società, sia in proprio che nella qualità rivestita per la carica. Esaurita la trattazione, il Tribunale con sentenza non definitiva ha risolto le questioni di rito confermando precedente ordinanza dell’11.2.2002,che aveva revocato la declaratoria d’interruzione del processo, siccome pronunciata in assenza dei presupposti di legge, su rilievo dell’attore e non a seguito di dichiarazione del difensore della stessa parte cui si riferiva l’evento interruttivo, ed ha rigettato l’eccezione d’estinzione ex art. 307 c.p.c. sollevata dalla convenuta.

Indi con sentenza definitiva f ha accolto la domanda nel merito, disponendo condanna della società convenuta (in persona del liquidatore alla restituzione della somma di Euro 18.592,45 oltre accessori.

La società soccombente ha impugnato entrambe le statuizioni innanzi alla Corte d’appello di Venezia per chiedere l’estinzione del giudizio e, nel merito , il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.

La Corte territoriale, con sentenza n. 463 depositata il 25 marzo 2008, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha sostenuto che la nullità del decreto, rectius dell’ordinanza d’interruzione del processo, pronunciata sulla base della dichiarazione del difensore dell’attore, non legittimato a renderla, ha travolto tutti gli atti successivi, dunque anche le sentenze impugnate.

Avverso questa statuizione N.C. ha proposto ricorso per cassazione in base ad unico mezzo. L’intimata non ha spiegato difese.

Il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 176 e 177 c.p.c. nonchè degli artt. 156, 159 e 307 c.p.c. Ascrive alla Corte del merito errore di diritto consistito nell’aver dichiarato la nullità dell’ordinanza d’interruzione sebbene, in quanto già revocata, non producesse effetti. Il processo a quella data era ancora sospeso, dunque non potevano essere compiuti atti.

Comunque la notifica dell’atto di riassunzione ex art. 303 produce effetto sanante ai fini dell’art. 297 c.p.c..

Il conclusivo quesito chiede se la mancata notifica dell’atto di prosecuzione determini l’estinzione anche se non è decorso il termine semestrale dalla cessazione della causa di sospensione.

Il ricorso esprime censura priva di pregio.

Prescindendo dalla verifica circa la validità ovvero l’inefficacia dell’istanza di prosecuzione del processo ex art. 297 cod. proc. civ. proposta dal ricorrente prima che avesse avuto conoscenza della definizione della causa pregiudiziale che ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. aveva provocato la sospensione del processo, dunque in fase di quiescenza del giudizio sospeso, occorre rilevare che – in ogni caso – l’omessa notifica del decreto del giudice di fissazione di quell’udienza comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307 c.p.c., comma 3, ritualmente eccepita.

Il nucleo della questione esposta nel motivo e riassunto nel quesito di diritto attiene a questo solo profilo, il cui carattere assorbente travolge, alla stregua dell’indicata soluzione, gli ulteriori profili d’indagine prospettati.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato senza farsi luogo alla pronuncia sulle spese del presente giudizio, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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