Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-04-2011) 27-05-2011, n. 21316 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza pronunciata il 17.05.2005 ex art. 444 c.p.p. il Tribunale di Perugia, sezione di Gubbio, applicava a B. P., imputato del reato di lesioni colpose con violazione di norme sulla circolazione stradale, la pena concordata col PM, omettendo di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Su ricorso del PG, questa Corte, con sentenza 2.02.2007, annullava la suddetta sentenza limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e rinviava al Tribunale di Perugia per nuovo esame.

Con sentenza 13.10.2000 il suddetto tribunale disponeva la sospensione della patente di guida del B. per la durata di mesi due.

Proponeva appello l’imputato deducendo che il tribunale aveva applicato la sanzione amministrativa senza alcuna motivazione che andava ancorata ai criteri stabiliti dal C.d.S., art. 218, comma 2 gravità della violazione commessa; entità del danno apportato;

pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare; che all’epoca di commissione del reato era applicabile, nell’ipotesi di lesioni personali gravi o gravissime, la sospensione da uno a sei mesi; che ai sensi della L. n. 102 del 2006 per la sospensione della patente, relativamente alla lesione personale colposa grave o gravissima, non è previsto alcun termine minimo di durata ma solo quello massimo di due anni; che pertanto, tenendo conto dei suddetti criteri, la sospensione poteva essere congruamente determinata nel minimo.

Chiedeva la riduzione al minimo del periodo di sospensione della patente di guida.

Trattandosi di sentenza non appellabile, gli atti venivano trasmessi a questa Corte.

Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia effettiva ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, nel caso di giudizio di rinvio, che il giudice si sia uniformato al principio di diritto enunciato nella sentenza d’annullamento cfr.

Sezione 6^ n. 10951/2006 RV. 233708.

Il ricorrente assume che l’impugnata sentenza non dia conto delle ragioni in fatto e in diritto che possano avere indotto il giudicante a irrogare la sanzione determinandone la durata in mesi sei sebbene la sentenza d’annullamento avesse stabilito che, per la determinazione della misura, il giudice di rinvio doveva stabilire tale durata entro i limiti minimo e massimo previsti, fissandola in concreto in relazione al danno apportato, nonchè al pericolo che l’ulteriore circolazione del veicolo potrebbe comportare.

Il ricorso è fondato perchè il tribunale ha fissato il periodo di sospensione in due mesi avendolo "reputato congruo anche in relazione alla misura della pena principale" senza motivare, quindi, l’esercizio del suo potere discrezionale sul punto.

Ricorre, dunque, un caso di violazione di legge, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione, rientrando in essa la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali su n. 5876/2004.

La sentenza deve, perciò, essere annullata con rinvio al Tribunale di Perugia che si atterrà ai principi enunciati nella sentenza d’annullamento.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *