T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 793

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le signore P.E. e P.L. (madre e figlia) impugnano i provvedimenti del 9. 11. 2010 n. 9987, 9994, 9998, con cui il Comune di Bergamo ha ordinato loro la demolizione per opere abusive realizzate dal loro dante causa (A.P., rispettivamente padre e marito delle ricorrenti, deceduto nelle more) e di cui non era stato assentito il condono e consistenti in costruzione copro di fabbrica ad uso autorimessa, costruzione di autorimessa, costruzione corpo di fabbrica ad uso civile abitazione.

L’amministrazione aveva motivato la decisione di negare il condono sostenendo che, trattandosi di area vincolata, sarebbero possibili solo condoni delle opere rientranti nella tipologia 6, mentre quelle in esame rientrano nella tipologia 1 e di ordinare la demolizione rilevando la abusività dell’opera.

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo per illegittimità derivata dal diniego di condono in quanto il Comune avrebbe errato a qualificare le opere come categoria 1, perché sarebbe evidente dalle fotografie che le stesse sono categoria 6, vi sarebbe anche difetto di motivazione e violazione del principio di efficacia ed economicità sempre in relazione allo stesso motivo;

2. il provvedimento sarebbe illegittimo per mancata indicazione della parte da demolire,

3. il provvedimento sarebbe illegittimo per impossibilità di demolire la parte abusiva senza pregiudicare la partereglare.

Si costituiva in giudizio il Comune di Bergamo, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Con ordinanza 10. 2. 2011, n. 164 si accoglieva l’istanza cautelare al solo fine di consentire la trattazione unitaria del giudizio sulla demolizione con il giudizio sul condono pendente.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 11. 5. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

I. Il ricorso è infondato.

II. Il primo motivo (illegittimità derivata dalla illegittimità del diniego di condono relativo alla stessa opera) è la riproposizione del pedissequo motivo già proposto nel ricorso 618/08 e deciso con separato provvedimento. Viene respinto per le stesse ragioni indicate nella sentenza che definisce il ricorso 618/08 (ad oggi senza numero, perché le sentenze vengono depositate contemporaneamente). Ci si limita a citare il precedente conforme.

III. Il secondo motivo (mancata indicazione dell’opera da demolire) viene respinto perché l’opera è indicata in "costruzione corpo di fabbrica ad uso autorimessa nel complesso immobiliare sita in via Costantino Beltrami 27 censita in catasto al foglio 5, mappale 998" "costruzione corpo di fabbrica ad uso civile abitazione nel complesso immobiliare sita in via Costantino Beltrami 27 censita in catasto al foglio 5, mappale 998" "costruzione corpo di fabbrica ad uso autorimessa nel complesso immobiliare sita in via Costantino Beltrami 27 censita in catasto al foglio 5, mappale 998", che è descrizione sufficientemente accurata. D’altronde, il provvedimento impugnato nasce dal diniego di condono di opere che erano descritte nello stesso modo, quindi si comprende anche che il Comune abbia preferito mantenere la stessa dicitura riportata nella istanza di condono, proprio perché vi sia conformità tra quanto chiesto invano di sanare e quanto si impone adesso di demolire. La ricorrente, che aveva a suo tempo presentato domanda di condono, sa che deve demolire ciò che aveva in animo di condonare (si immagina sapesse cosa voleva condonare).

IV. Il terzo motivo (impossibilità di demolire la parte abusiva per questioni di statica dell’edificio) introduce il consueto argomento sulla impossibilità di demolire per questioni di statica, che caratterizza spesso questo tipo di ricorsi. In realtà, la eventuale impossibilità di demolire per motivi di statica dell’edifico non inficia in alcun modo l’ordine di demolizione, ma può al più – qualora effettivamente provata – costituire motivo per evitare l’applicazione delle sanzioni coattive previste dal seguito della procedura di sanzione dell’abuso edilizio in caso di inottemperanza (demolizione d’ufficio ed acquisizione gratuita dell’opera con area di sedime) (in senso conforme Tar Campania, Napoli, sez. VII, n. 1624 del 28 marzo 2008).

V. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA la ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite, che determina in euro 1.500, oltre i.v.a. e c.p.a. (se dovute).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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