Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-04-2011) 27-05-2011, n. 21405 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gup presso il Tribunale di Foggia giudicava con il rito abbreviato D.A. imputato dei reati – di tentata rapina aggravata – di lesioni – di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere;

fatti dell’11.09.2009;

al termine del giudizio l’imputato veniva condannato con sentenza del 21.10.2009 alla pena di anni 3, mesi 10, gg. 20 di reclusione ed Euro 666,66 di multa nonchè mesi tre di arresto ed Euro 100 di ammenda;

tenuto conto della riduzione per il rito prescelto;

l’imputato proponeva gravame relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti sulle aggravanti;

all’udienza di discussione l’imputato dichiarava formalmente di rinunziare al motivo sulla dedotta nullità della sentenza di primo grado relativamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

La corte di appello di Bari, investita del gravame, in riforma della sentenza di primo grado, riconosceva all’imputato le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, applicava la continuazione tra i reati contestati e rideterminava la pena originariamente inflitta in quella di anni 2 mesi 6 di reclusione ed Euro 300 di multa.

L’imputato ricorre per cassazione a mezzo del difensore, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

1)-con il primo motivo si censura la decisione impugnata per avere omesso di indicare le prove su cui aveva fondato l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato;

al riguardo si sostiene che l’avvenuta rinuncia ai motivi di nullità della sentenza (per contraddittorietà della medesima) non esonerava la Corte di appello dall’esaminare la possibilità di procedere ad un esito assolutorio ex art. 129 c.p.p.;

2)-con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata in quanto, pur avendo accolto il motivo di gravame relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti:

– aveva stabilito una pena base – di anni 3 e mesi 7 di reclusione superiore a quella determinata in primo grado – di anni 3 e mesi 4;

-aveva omesso di applicare, sulla predetta pena base, la diminuzione prevista dall’art. 69 c.p., comma 2, in relazione alle attenuti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti, operazione che andava compiuta prima di applicare l’aumento per l’art. 81 c.p.;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il primo motivo è infondato, atteso che la rinuncia dell’imputato alla censura di nullità per contraddittorietà della motivazione, in uno all’assenza di motivi di appello in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato, esoneravano la Corte territoriale dal motivare in punto di colpevolezza del D., essendo tenuta la Corte di appello alla motivazione nell’ambito del "devolutum".

Deve ritenersi pacifico il principio per il quale anche nel nuovo codice di procedura penale l’appello ha carattere di mezzo di impugnazione limitatamente devolutivo ( art. 597 c.p.p., comma 1).

Pertanto il potere discrezionale dato al giudice di appello di superare, entro certi limiti, lo spazio della cognizione devolutogli, non risolve l’onere della parte di proporre le richieste e i motivi specificamente, nè rende ammissibile il ricorso per cassazione sulla base di motivi e richieste non dedotte in appello, sempre che non si tratti di violazione di legge implicanti nullità rilevabili di ufficio. (Cassazione penale, sez. 1^, 25/02/1991).

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale si sarebbe sottratta all’onere di valutare l’eventuale proscioglimento ex art. 129 c.p.p., comunque incombente sul giudice penale prima di ogni altra statuizione, ma non coglie nel segno atteso che al contrario, la motivazione impugnata ha richiamato la sentenza di primo grado e gli elementi probatori indicati dal primo giudice.

Nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem", con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso. (Cassazione penale, sez. 4^, 17 settembre 2008. n. 38824).

Tanto premesso, si deve riconoscere la fondatezza del secondo motivo di impugnazione atteso che, in effetti, in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza della Corte di appello risulta avere proceduto in violazione: a)- dell’art. 69 c.p., comma 2, che imponeva la diminuzione della pena base, prima di procedere all’aumento ex art. 81 cpv c.p.;

b)-dell’ art. 597 c.p.p., comma 3 che, nel caso di appello proposto dal solo imputato, pone il divieto per il giudice di secondo grado di irrogare una pena più grave per specie o quantità di quella irrogata in primo grado (divieto della "reformatio in peius");

tale divieto riguarda non solo la pena complessivamente irrogata ma si estende anche ai passaggi intermedi sicchè, in caso di appello presentato dal solo imputato, il divieto di "reformatio in peius" riguarda ogni componente che concorre alla determinazione della pena complessiva e pertanto il giudice d’appello non può rideterminare la pena per il reato ritenuto più grave in misura superiore a quella individuata dal primo giudice, ancorchè la pena complessiva irrogata risulti comunque inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio. (Cassazione penale, sez. 4^, 03/06/2008, n. 37980).

Ne consegue che, applicando l’art. 81 cpv c.p., la Corte di appello non poteva individuare una pena base superiore ad anni 3 e mesi 4 di reclusone come stabilito in primo grado dal Tribunale ed, inoltre, applicando l’art. 69 c.p., comma 2, la pena base doveva essere ridotta in virtù della ritenuta prevalenza delle attenuanti ancor prima di procedere all’aumento ex art. 81 cpv c.p..

Consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari in diversa composizione per nuovo giudizio in ordine alla determinazione della pena, passando in cosa giudicata la statuizione in ordine all’affermazione di responsabilità ed agli altri punti della sentenza, giusto il disposto dell’art. 624 c.p.p., comma 1.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ala pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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