Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-04-2011) 27-05-2011, n. 21404

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.M.; CA.AL..

Impugnavano per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma, del 06.07.2010 che, riformando la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Latina, li aveva riconosciuti colpevoli di concorso nel delitto di rapina aggravata in danno del Supermercato "Eurospin" di Latina, e li aveva condannati ala pena di anni 4 mesi 6 di reclusione ed Euro 1.000 di multa – per il C., ed alla pena di anni 3 mesi 3 di reclusione ed Euro 400 di multa – per la Ca., riconosciute solo per quest’ultima le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate;

nei ricorsi proposti separatamente si deducono motivi sostanzialmente coincidenti:

C., Ca.:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

1)-i ricorrenti censurano la decisione impugnata perchè fondata su motivazione illogica avendo omesso di considerare gli elementi probatori favorevoli agli imputati e per avere valorizzato l’unico elemento di accusa costituito dall’individuazione fotografica effettuata dalla teste B.;

a parere dei ricorrenti tale riconoscimento era smentito da una serie di circostanze probatorie ed in particolare:

-dalla confessione degli imputati in procedimento connesso: C. S. e S.V., che si erano assunti la responsabilità della rapina in esame;

-dall’intercettazione ambientale del 16.09.2008 dalla quale emergeva che gli odierni ricorrenti, lungi dall’avere partecipato alla rapina, si erano prodigati a dare consigli a C.S. e S. V., il che dimostrava la loro estraneità all’azione delittuosa;

-dalla testimonianza di Ca.Co., che aveva dichiarato di avere visto gli imputato nel suo bar in ora incompatibile con la rapina;

CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

I ricorrenti propongono interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

Al contrario di quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine alla penale responsabilità degli imputati, avendo osservato:

-che i due erano stati riconosciuti fotograficamente dalla cassiera del supermercato: B.A.;

-che tale riconoscimento doveva ritenersi:

-intrinsecamente credibile, perchè effettuato senza incertezze ed a carico di entrambi gli autori della rapina, ed anche:

-del tutto attendibile perchè riscontrato:

-dalla circostanza che l’uomo che impugnava la pistola era mancino (circostanza corrispondente al C.M.);

-dalla circostanza che la teste aveva riconosciuto anche la borsa usata dalla donna che aveva partecipato ala rapina, rinvenuta in casa degli imputati;

-dalla circostanza che l’operante Z. aveva riferito che l’abbigliamento degli imputati corrispondeva a quello descritto dai testi.

Si tratta di una motivazione del tutto congrua, perchè aderente ai fatti di causa e perchè immune da illogicità evidenti;

per converso, le deduzioni difensive si risolvono in valutazioni – in fatto – fondate su interpretazioni alternative delle prove, inammissibili in questa sede, ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre Cassazione penale, sez. 4^, 29 gennaio 2007, n. 12255.

La Corte territoriale ha motivatamente preso in considerazione tutte le obiezioni difensive, osservando come gli elementi indicati dalla difesa e – in specie la confessione di altri soggetti – la deposizione del barista – il tenore letterale delle captazioni ambientali – non erano muniti del crisma della univocità, atteso si trattava di elementi che si prestavano a più interpretazioni, così da non essere idonei a smentire in maniera decisiva la ricostruzione operata nella sentenza di primo grado e fatta propria in quella di appello, ricostruzione che risultava prevalere perchè conseguente agli altri elementi probatori acquisiti e valorizzati nella sentenza impugnata che, pertanto, risulta del tutto conforme alle massime di comune esperienza e, come tale, immune da illogicità evidenti.

Non possono in questa sede prendersi in esame le diverse ricostruzioni dei fatti, come operate dai ricorrenti, atteso che la Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, nè può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, Cassazione penale, sez. 4^, 16 gennaio 2006, n. 11395.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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