T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 785

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna il diniego di sanatoria del giorno 1. 4. 2009 per l’ampliamento di capannone artigianale in area agricola.

L’amministrazione aveva motivato la decisione impugnata perchè mancherebbe la conformità urbanistica alla data in cui sono stati fatti i lavori, e mancherebbe la conformità urbanistica alla data in cui è stato adottato il provvedimento.

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo perchè non servirebbe la conformità urbanistica alla data in cui sono stati effettuati i lavori (seguendo la tesi della c.d. sanatoria giurisprudenziale), mentre la conformità urbanistica alla data del provvedimento esisterebbe perché l’ipotesi rientrerebbe nell’art. 33, co. 13, punto 7 n.t.a. che consentono la recuperabilità del patrimonio edilizio. Né avrebbe pregio sostenere che per le n.t.a sarebbe recuperabile solo il patrimonio edilizio esistente legittimamente assentito. Da ciò conseguirebbe che quando il nuovo PRG ha tramite la sua attività ricognitiva espressa anche tramite mappe censito il capannone ed inserito lo stesso tra i fabbricati recuperabili sarebbe evidente – a giudizio del ricorrente – che ciò ha fatto ritenendo e considerando il complessivo capannone nella sua complessiva estensione anche se in parte in origine abusiva;

2. nel secondo motivo, sul presupposto che l’ordine di demolizione perderà di efficacia per la presentazione della istanza di sanatoria ma che ne seguirà un altro, si censura in anticipo il futuro ordine di demolizione;

3. nel terzo motivo si censura il diniego di sanatoria anche per travisamento del fatto che il ricorrente individuerebbe nelle norme dell’art. 13.7 n.t.a., dell’art. 15.5. n.t.a e dell’art. 33, co. 13 punto 8 delle stesse.

Si costituiva in giudizio il Comune di Castrezzato, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Nessuno si costituiva per le altre parti convenute in giudizio.

Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Con ordinanza del 15. 7. 2009, n. 471 il Tribunale respingeva l’istanza.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 11. 5. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

I. Il ricorso è infondato.

II. Per la sanatoria occorre la doppia conformità. L’abuso in questione non ha né la conformità attuale, né quella con la data in cui sono stati effettuati i lavori. Per aggredire il provvedimento occorre smontare sia il primo che il secondo passaggio della motivazione del provvedimento impugnato.

Per aggredire il primo, il ricorrente si affida alla costruzione puramente giurisprudenziale, e non ammessa dalla legge, del provvedimento atipico di sanatoria emesso solo con la conformità urbanistica attuale.

Poi però per aggredire anche la mancanza di conformità attuale per violazione della norma di piano che consentiva solo il recupero, e non l’ampliamento del patrimonio edilizio (solo un limitato ampliamento, e solo all’imprenditore agricolo, mentre nel capannone ci sarebbe una officina meccanica), sostiene che in realtà l’ampliamento deve ritenersi estraneo alla domanda di sanatoria perchè già sanato implicitamente in precedenza. E come?

Il come viene spiegato a pagina 6 del ricorso: "il P.R.G. sopravvenuto successivamente all’anno di realizzazione dell’opera abusiva (in parte sanata), nel momento in cui, anche tra le proprie mappe allegate, rappresenta il fabbricato nella sua attuale estensione e ne consente il recupero edilizio, altro non produce che la attuale obliterazione della recuperabilità dell’esistente volume".

Il ricorrente pretenderebbe cioè di aver ottenuto la sanatoria dell’ampliamento con un nuovo provvedimento del tutto atipico, costituito dalle mappe allegate al p.r.g. che rappresentavano il capannone nelle sue dimensioni attuali (in parte oggetto di abuso), provvedimento atipico di cui non si conosceva fino a questo momento l’esistenza nell’ordinamento giuridico e di cui non si conosceva soprattutto la valenza come titolo edilizio postumo.

Nella prospettazione del ricorrente le mappe allegate al p.r.g. avrebbero sostituito la concessione edilizia per ampliare il capannone (che il ricorrente non ha mai chiesto), e la sanatoria (che il ricorrente ha chiesto, ma non ottenuto). In questo modo si finirebbe con il discutere soltanto della manutenzione ordinaria dello stesso, che naturalmente è dotata di conformità urbanistica.

La tesi del ricorrente, però, non può essere seguita. I titoli edilizi sono tipici, e non si possono ottenere implicitamente senza una precisa espressione di volontà dell’autorità comunale, che deve essere resa per di più nelle forme previste dalla legge. La parte abusiva del capannone non è stata mai sanata implicitamente dal p.r.g., che non quindi ha prodotto alcuna obliterazione dell’abuso commesso, come pretenderebbe la difesa del ricorrente.

III. Ma nel terzo motivo di ricorso il ricorrente prosegue le censure al diniego di sanatoria sostenendo anche che esso sarebbe viziato da travisamento del fatto, ma le circostanza che adduce a sostegno del travisamento sono inesistenti.

E’ difficile seguire il percorso logico esposto in questo motivo di ricorso, perché articolato più per suggestioni che non in base ad un coerente disegno; in ogni caso, il ricorrente sosterrebbe esservi travisamento nella ricostruzione del Comune perché non ci sarebbe la contestata violazione dell’art. 13.7. che ammette il recupero delle preesistenze (ma per seguire il ricorrente su questa tesi occorre accettare preliminarmente l’idea già esclusa sopra che quanto ampliato sia stato implicitamente sanato dalle mappe allegate al p.r.g., per cui caduta quella cade anche questa ricostruzione), che l’attività del ricorrente in quanto officina per la riparazione di macchine agricole sarebbe da considerare agricola (ma si tratta di argomento non conferente ai fini della decisione impugnata, perché l’ampliamento sarebbe comunque superiore al 10%, che è il limite massimo anche per le attività agricole), e soprattutto che il lotto non sarebbe affatto saturo, come invece sostiene il Comune (che limita allora la possibilità di incremento a quel 10% una tantum di cui si diceva appena adesso), in quanto godrebbe "di ulteriore edificabilità nei termini del volume presente, e cioè quegli ulteriori mq 388,37 cui fa cenno il Comune" (i 388,37 mq sarebbero la parte realizzata in più, quella che impedisce la sanabilità dell’opera).

Ma anche qui il presupposto del ragionamento è che l’una tantum non sia stata spesa per l’ampliamento perché esso è già coperto dalla sanatoria atipica costituita dalle mappe allegate al p.r.g. Il ragionamento esposto dal Comune, pertanto, è corretto anche sotto questo profilo.

IV. Nel secondo motivo il ricorrente aveva invece censurato in anticipo l’ordine di demolizione che sarà emesso a seguito di rigetto della istanza di sanatoria (perché quello preesistente è stato impugnato con il separato ricorso225/08, ma la difesa ritiene abbia perso di efficacia a seguito della presentazione istanza di sanatoria).

Non è semplice comprendere perché sia stato proposto questo motivo.

Che con esso si censuri un ordine di demolizione che ancora non c’è, lo si deduce con certezza a pag. 9 del ricorso: "l’amministrazione potrebbe minacciare l’immobile con una nuova ordinanza di demolizione…." (contro cui vengono spesi in anticipo argomenti).

Motivo inammissibile per difetto di interesse attuale, a tacer d’altro.

V. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Castrezzato delle spese di lite, che determina in euro 4.500, oltre i.v.a. e c.p.a. (se dovute).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *