T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 783

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le signore P.E. e P.L. (madre e figlia) impugnano i provvedimenti del 31. 10. 2007 n. 94034, 94060, 94103 con cui il Comune di Bergamo ha negato loro il condono per opere abusive realizzate dal loro dante causa (A.P., rispettivamente padre e marito delle ricorrenti, deceduto nelle more) consistenti in costruzione corpo di fabbrica ad uso autorimessa, costruzione di autorimessa, costruzione corpo di fabbrica ad uso civile abitazione.

L’amministrazione aveva motivato la decisione impugnata sostenendo che, trattandosi di area vincolata, sarebbero possibili solo condoni delle opere rientranti nella tipologia 6, mentre quelle in esame rientrano nella tipologia 1.

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo perchè il Comune avrebbe errato a qualificare le opere come categoria 1, perché sarebbe evidente dalle fotografie che le stesse sono categoria 6, vi sarebbe anche difetto di motivazione e violazione del principio di efficacia ed economicità sempre in relazione allo stesso motivo.

Si costituiva in giudizio il Comune di Bergamo, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 11. 5. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

I. Il ricorso è infondato.

II. La questione attiene alla possibilità di sussumere le opere abusive realizzate dalla signora P. nella categoria 6 della tabella allegata al d.l. 269/03 in punto di condono edilizio. La categoria 6 è quella relativa ad opere che non hanno comportato aumento di volume o di superfici.

Il Comune evidenzia che nella stessa domanda di condono le opere erano qualificate come categoria 2, e non 6, ed era scritto che il primo abuso aveva consistenza di circa 54 mq per una cubatura di 126 mc, il secondo di 57 mq per una cubatura di mc 134, il terzo di mq 28, per un cubatura di mc 143, per cui nessuno di essi poteva essere opere priva di volume e superficie.

In giudizio le ricorrenti sostengono però di aver errato nel presentare la domanda di condono perché in realtà le opere che contengono l’aumento di volume e di superficie risalirebbero alla fine anni "60 – inizio anni "70, epoca di realizzazione del fabbricato principale, e quindi sarebbero antecedenti alla costituzione del Parco dei Colli di Bergamo (che è la fonte del vincolo che impedisce di sanare opere diverse dalla categoria 6).

La tesi delle ricorrenti è rimasta però sfornita di prova, non solo in giudizio (c’è solo una parziale dichiarazione contenuta nella perizia stragiudiziale del geometra Mandelli che si riferisce soltanto alle opere di formazione di una autorimessa interrata, che è soltanto uno dei tre oggetti del giudizio, e su cui per di più la dichiarazione del geometre Mandelli è talmente generica da non poter essere utilmente pesa in giudizio), ma anche nel procedimento davanti all’autorità amministrativa, che si è quindi basata sulla stessa ricostruzione proposta dalla parte in ordine alla qualificazione dell’abuso ed ha ritenuto conseguentemente di non poterla sanare.

In definitiva, la tesi su cui è fondato il ricorso non si ritiene essere stata adeguatamente provata in giudizio, fermo restando che essa andava in realtà provata nel corso del procedimento amministrativo dove invece la parte aveva presentato un realtà difforme da quella introdotta poi in sede giurisdizionale.

III. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA la ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite, che determina in euro 1.500, oltre i.v.a. e c.p.a. (se dovute).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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