T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 781

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna il provvedimento del 17. 12. 2007 con cui il Comune di Castrezzato ordinava la demolizione di opere abusive che lo stesso aveva realizzato.

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo perchè le opere sarebbero state realizzate nel 1984, occorrerebbe pertanto una motivazione ulteriore sulle ragioni per cui imporre il sacrificio al privato,

2. il provvedimento sarebbe illegittimo anche nella parte in cui esprime un parere negativo sulla richiesta di parere preventivo sulla realizzazione dell’intervento di consolidamento del fabbricato, in quanto l’intervento proposto non sarebbe di demolizione e ricostruzione ma di recupero consentito dalle norme di piano,

3. il provvedimento sarebbe illegittimo perchè l’ordine di demolizione sarebbe illegittimo per non aver considerato il pericolo per la staticità del fabbricato,

4. il provvedimento sarebbe illegittimo per mancanza di comunicazione avvio

Nessuno si costituiva per le parti convenute in giudizio.

Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Con ordinanza 239/08 il Tribunale accoglieva l’istanza.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 11. 5. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

I. Il ricorso è parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, parte inammissibile.

II. Nella parte in cui è stato impugnato l’ordine di demolizione, esso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in quanto successivamente all’ordine di demolizione è stata chiesta la sanatoria (ordine demolizione del 17. 12. 2007, richiesta di sanatoria del 29. 2. 2008; la sanatoria è stata rigettata con provvedimento del 1. 4. 2009, che viene impugnato con ricorso n. 628/09 pure deciso in data odierna con separata sentenza), che secondo parte della giurisprudenza cui il Tribunale si è già conformato in sede di sospensiva impone all’amministrazione la valutazione della sanatoria e poi, in caso di rigetto, l’emissione di un nuovo titolo demolitorio (in definitiva, se la sanatoria viene respinta, può essere senz’altro emesso un nuovo ordine anche avente identico contenuto, ma formalmente il primo perde effetto).

III. Nella parte in cui è impugnato il parere preventivo (negativo) sulla realizzazione dell’intervento di consolidamento del fabbricato, il ricorso è inammissibile in quanto presentato contro un atto del tutto privo di portata lesiva, in quanto il ricorrente non ha ancora chiesto di ristrutturare nulla, ha solo preferito interpellare l’amministrazione per sapere preventivamente la sua opinione sul progetto, ma il parere preventivo negativo non gli vieta di presentare il progetto e di vederselo valutato (e se respinto contro quel provvedimento potrà essere attivata tutela giurisdizionale).

IV. Nulla sulle spese essendo rimasta soccombente l’unica parte costituita in giudizio, posto che questa è soccombente reale nella parte in cui il ricorso è inammissibile, ed è soccombente virtuale nella parte relativa all’ordine di demolizione (non serve motivazione particolare per gli abusi risalenti nel tempo, in quanto finchè la costruzione permane sul territorio l’illecito continua a protrarsi; non occorre comunicazione d’avvio per l’ordine di demolizione in quanto provvedimento vincolato).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

DICHIARA IL RICORSO IMPROCEDIBILE (nella parte relativa all’ordine di demolizione) e INAMMISSIBILE (nella parte relativa al parere preventivo).

NULLA sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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