T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 779

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna il provvedimento del 12. 6.2007 con cui il Prefetto di Brescia ha giudicato inammissibile la istanza di acquisto della cittadinanza italiana che aveva presentato.

L’amministrazione aveva motivato la decisione impugnata, sostenendo che il ricorrente non aveva in realtà maturato il requisito della residenza decennale in Italia, perché tra il 2000 ed il 2004 era stato cancellato dall’anagrafe di Concesio per irreperibilità.

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo perché non sarebbe stata fatta nessuna valutazione sulla integrazione del soggetto nella comunità nazionale; il suo radicamento sociale, la sussistenza di un costante lavoro, la conoscenza della lingua italiana, l’apertura di una ditta ed altro dimostrebbero che egli risponde pertanto ai requisiti dell’art. 2 Cost. per far parte di questa comunità.

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 25. 5. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente è stato cancellato dall’anagrafe il 12. 9. 2000 per irreperibilità, è stato reiscritto per ricomparsa il 7. 12. 2004.

L’art. 9, co. 1, lett. f), l. 9192 prevede che la cittadinanza possa essere attribuita allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

Ed il regolamento di attuazione, all’art. 1, co. 2, lett. a), specifica che "si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica".

Il ricorrente – che può essere fosse in Italia anche nel periodo in esame perché in giudizio ha dato sul punto un principio di prova sul punto avendo avuto in corso la fornitura Enel anche in quel periodo ed avendo ottenuto il rilascio della patente nel 2003 – non è stato attento a rispettare le condizioni e gli adempimenti in materia d’iscrizione anagrafica, e non soddisfa perciò i requisiti previsti dalla norma attributiva del potere, che pertanto è stato correttamente esercitato.

Il suo ottimo inserimento sociale (su cui molto si insiste in ricorso), infatti, di per sé non è condizione sufficiente per ottenere la cittadinanza se non sono rispettati gli ulteriori requisiti (tra cui alcuni meramente formali) chiesti dalla norma attributiva del potere.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite, che determina in euro 500, oltre i.v.a. e c.p.a. (se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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