Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-04-2011) 27-05-2011, n. 21349

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

arte civile avv. Malattia Bruno, che si è associato alla conclusione del P.G..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza 10 febbraio 2009 la Corte d’appello di Trieste confermava la condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione inflitta dal giudice di primo grado a F.A., colpevole del reato previsto dall’art. 372 c.p., per avere, deponendo nel processo penale a carico del marito M.P. accusato di lesioni personali in danno di B.G., falsamente affermato di non avere assistito al fatto.

Contro la sentenza ricorre l’imputata, che denuncia vizio di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza, lamentando:

che il giudice abbia ritenuto credibile la testimonianza della persona offesa; che abbia ritenuto inattendibili le dichiarazioni di Ba.; che abbia infine affermato che il reato cagionò un danno morale alla parte civile.

2. Il ricorso è inammissibile, perchè, sotto l’etichetta della mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sollecita questa Corte a riesaminare, quasi che il giudizio di legittimità fosse un terzo giudizio di merito, l’attendibilità dei testi attraverso la lente delle deduzioni difensive, in realtà già diffusamente valutate, nel rispetto dei canoni logici, dal giudice d’appello.

Infine non merita censura neppure la doglianza sulla ritenuta sussistenza del danno morale, che il giudice di merito ha individuato nel pregiudizio, di natura non patrimoniale, patito nel vedere messa in dubbio la veridicità dalla propria testimonianza.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende nonchè al rimborso delle spese del grado in favore della parte civile, liquidate in complessivi Euro duemila, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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