Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 27-05-2011, n. 21345 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 15 novembre 2010 il Tribunale di Torino, Sezione del riesame, provvedendo in merito alla richiesta di riesame presentata nell’interesse degli indagati L.P., Li.

G. e S.G. dell’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Tortona del 12 ottobre 2010 che aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di L. e Li. e degli arresti domiciliari nei confronti di S. in relazione al reato di associazione per delinquere e a numero sei episodi di furto pluriaggravato, confermava l’impugnata ordinanza per quanto attiene a L. e Li. limitatamente al reato di associazione per delinquere e al furto pluriaggravato contrassegnato con la lettera F e per quanto attiene a S. limitatamente al reato di furto pluriaggravato contrassegnato con la lettera F;

annullava l’ordinanza impugnata con riferimento alle ulteriori fattispecie delittuose contestate agli indagati di cui sopra, nonchè a B.E. e V.A..

Avverso tale provvedimento L.P., Li.Gi. e S.G. personalmente proponevano distinti ricorsi per Cassazione e concludevano chiedendone l’annullamento senza rinvio, in subordine con rinvio.
Motivi della decisione

L.P. e Li.Gi. censuravano l’impugnato provvedimento per il seguente motivo:

violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per mancanza di motivazione. Secondo i ricorrenti,la difesa aveva dimostrato in sede di riesame l’erronea interpretazione da parte del G.I.P. degli indizi di reità posti a loro carico con particolare riferimento al reato di associazione per delinquere e al furto pluriaggravato contrassegnato con la lettera F. Il Tribunale del riesame invece si sarebbe limitato a trascrivere letteralmente le parti dell’ordinanza di custodia cautelare relativa alle loro posizioni. Il provvedimento impugnato pertanto sarebbe apodittico perchè non suffragato da un complesso e articolato compendio probatorio e non avrebbe indicato le ragioni per le quali è stata disattesa la diversa interpretazione dei fatti fornita dalla difesa.

S.G. censurava l’ordinanza impugnata per il seguente motivo: violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all’art. 309 c.p.p. e art. 125 c.p.p., comma 3 manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame.

Rilevava il ricorrente che la motivazione del provvedimento impugnato era illogica poichè il Tribunale del riesame da un lato aveva ritenuto l’insussistenza del grave quadro indiziario nei suoi confronti sia per il reato di associazione a delinquere, sia per i reati di furto aggravato, ritenendo quindi non gravemente indizianti gli elementi raccolti nella fase investigativa nei suoi confronti, dall’altro non aveva considerato fondata la ricostruzione dei fatti fornita dalla difesa, ritenendo al contrario che sussistessero gravi indizi di colpevolezza con riferimento al furto pluriaggravato contrassegnato con la lettera F..

I proposti ricorsi sono infondati.

Il Tribunale del riesame di Torino evidenzia infatti con logica e congrua motivazione le ragioni per cui sussiste a carico dei ricorrenti Li. e L. il requisito della gravità indiziaria in ordine al reato di cui all’art. 416 c.p. e in ordine al reato di furto aggravato contrassegnato con la lettera F e a carico del ricorrente S. in ordine soltanto a quest’ultimo reato.

Quanto alla sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato di cui all’art. 416 c.p. la sentenza impugnata evidenzia in particolare le dichiarazioni di R.R., che ha individuato i suoi correi con i nomi di battesimo, nomi appunto coincidenti con quelli degli odierni ricorrenti Li. e L., dichiarazioni che debbono ritenersi attendibili in quanto coerenti e circostanziate ed estrinsecamente riscontrate non solo sulla base dell’esito della perquisizione in data 28.05.2010, che ha permesso di rinvenire presso il R. parte della refurtiva sottratta e le chiavi dell’autocarro tg (OMISSIS) coinvolto nei furti contestati, ma anche della effettiva permanenza del R. presso l’hotel (OMISSIS), dove pure hanno soggiornato parte degli indagati, nonchè sulla base degli esiti delle intercettazioni telefoniche, che hanno dato conto della continuativa attività posta in essere dagli indagati, che facevano una costante "perlustrazione" notturna delle autostrade del nord Italia con soste nelle varie stazioni di servizio, effettuate dal furgone di cui sopra accompagnato da auto staffetta, da cui si poteva desumere l’esistenza di una vera e propria compagine dedita alla realizzazione di un indeterminato numero di furti.

L’ordinanza impugnata da poi atto, quanto ai reati fine, della fondatezza della contestazioni difensive, non essendo emerso per la gran parte di essi il requisito della gravità indiziaria, tranne che per alcuni di tali reati, tra cui appunto il furto pluriaggravato contrassegnato con la lettera F, contestato a tutti e tre gli odierni ricorrenti. A tal proposito l’ordinanza impugnata rileva che la circostanza che L., Li. e S. avessero partecipato al furto contrassegnato con la lettera F si poteva trarre dal fatto che gli stessi erano stati visti salire sull’autovettura Audi A6 alle ore 14 del (OMISSIS), autovettura coinvolta nel furto de quo, avvenuto alcune ore dopo, per avere la stessa, cui era stato apposto apparecchio GPS, stazionato nel luogo e nell’orario in cui avveniva il furto e dal fatto che i tre indagati non avevano fornito alcuna spiegazione alternativa della vicenda.

I proposti ricorsi debbono essere quindi rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente quanto a L. e Li. perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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