Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 27-05-2011, n. 21344 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

haye Enrico, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Lecce, in sede di riesame, il 22 settembre 2009, pronunziava ordinanza con la quale confermava il decreto di sequestro probatorio emesso il 14.08.2009 dal Pubblico Ministero nei confronti di P.M. e lo condannava al pagamento delle spese del procedimento in favore dello Stato.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso P.M. personalmente e concludeva chiedendone l’annullamento con tutte le conseguenze di legge.
Motivi della decisione

Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per:

violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 590 c.p., in quanto, nella fattispecie di cui è processo, non ci sarebbe il "fumus commissi delicti" tale da legittimare l’adozione della misura cautelare reale nei suoi confronti, dal momento che egli, in data (OMISSIS), alla guida dell’automezzo di proprietà di P.G., per cause imputabili al negligente ed omissivo comportamento dell’Ente proprietario della Strada, che ometteva di tenere la strada in condizioni tali da non costituire per l’utente una insidia, causava il sinistro che gli è stato contestato, in cui hanno riportato lesioni le persone trasportate.

Osserva la Corte di Cassazione che il proposto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Si osserva preliminarmente che l’odierno ricorrente P.M. non ha interesse a proporre l’impugnazione in quanto l’autovettura in sequestro, come risulta dal provvedimento impugnato e come indicato altresì nel ricorso in Cassazione, non è di sua proprietà, bensì del padre P.G..

Comunque l’ordinanza impugnata ha motivato in maniera congrua in merito alla sussistenza dei presupposti del sequestro probatorio del veicolo di cui è causa, atteso che lo stesso si è reso necessario al fine di procedere ad accertamento tecnico per ricostruire la dinamica del sinistro.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro mille, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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