T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 773

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso principale T.S. (quale proprietario delle aree), e la I.- I.E.M. srl (quale soggetto cui è conferita la disponibilità d’uso delle stesse), impugnano il provvedimento con cui la Provincia di Brescia ha escluso la ricorrente I. dall’approvazione del progetto di A.T.E. n. 34.

Con il ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti impugnavano, poi, anche le autorizzazioni 2709/06 e 2712/06, entrambe emesse il 25. 9. 2006, in favore delle ditte M.C.V. e Pietrisco del Ticino, recanti entrambe autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava in esecuzione delle previsioni del progetto d’A.T.E.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Brescia, che deduceva l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, e, nel merito, l’infondatezza dei motivi di ricorso

Si costituivano anche M. srl e Pietrisco del Ticino srl che deducevano anch’essi l’inammissibilità del ricorso e, comunque l’infondatezza nel merito dello stesso.

Nessuno si costituiva per la Fassa s.r.l..

In data 10 gennaio 2009 i ricorrenti depositavano una memoria, non notificata, in cui, oltre ad evidenziare le posizioni già espresse negli atti introduttivi, evidenziavano altri profili di asserita illegittimità dei provvedimenti impugnati, memoria su cui la Provincia di Brescia rilevava di non accettare il contraddittorio.

Il ricorso chiamato all’udienza del 13 maggio 2009, dove le parti chiedevano rinvio essendo pendente una possibile definizione consensuale della vicenda, veniva poi chiamato nella pubblica udienza del 16. 12. 2009, e poi ancora in quella del 26. 5. 2010, e sempre rinviato su richiesta concorde di tutte le parti, ed infine a quella del 11. 5. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è estinto per rinuncia.

Sull’accordo delle parti si compensano le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

DICHIARA ESTINTO il ricorso per rinuncia.

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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