Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 27-05-2011, n. 21423 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 16/12/2010, il Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanza pronunciata in data 30/11/2010 con la quale il g.i.p. del tribunale della medesima città aveva disposto la misura cautelare in carcere nei confronti di S.D. per il delitto di riciclaggio continuato di denaro provento dell’illecita importazione di stupefacenti.

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. Carenza di motivazione, per essersi il Tribunale limitato a riproporre l’elencazione degli elementi probatori a sostegno dell’accusa senza alcuna valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate. In particolare, il tribunale avrebbe ricompreso tra gli elementi di fatto da cui desumere gravi indizi, circostanze al di fuori del capo d’imputazione perchè riferibili ad una condotta posta in essere dall’indagata prima della commissione del reato ipotizzato, ed esattamente i viaggi a (OMISSIS);

2. il tribunale, poi, non aveva preso in considerazione gli elementi forniti dalla difesa che aveva dimostrato come: 1) già dal 1999, sui c.c. vi fosse un ammontare di denaro idoneo a giustificare le disponibilità economiche possedute dalla S.; 2) le intercettazioni telefoniche erano state male interpretate; 3) nessuna attività illecita era stata compiuta dall’indagata successivamente all’arresto del marito;

3. infine, nessuna considerazione era stata svolta in ordine all’adeguatezza e proporzionalità della misura adottata rispetto al caso concreto.
Motivi della decisione

3. motivo SUB 1: è vero che il Tribunale, in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, ha motivato anche facendo riferimento a "significativi versamenti in denaro che, dal mese di (OMISSIS), sono stati quantificati in Euro 820.450,00 (..)", ossia un periodo che parrebbe escluso dal capo d’imputazione dove la condotta contestata va dal 2009 al 2010. Tuttavia, va osservato che l’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b) impone solo che, nell’ordinanza di custodia cautelare, sia contenuta la descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, e ciò perchè, nella fase delle indagini, il materiale probatorio è ancora fluido sicchè può ben mutare successivamente. Ed è proprio in ossequio a tale principio che le SS.UU., già con la sentenza n. 9/1998 Rv. 210801, statuirono che "l’ordinanza che dispone la misura cautelare richiede, ai sensi di legge, soltanto la descrizione sommaria del fatto, cioè una sintetica e sommaria precisazione delle linee esterne della contestazione, atta a consentire all’indagato di conoscere il fatto nelle sue linee generali e di esercitare il diritto di difesa. L’indicazione della data in cui si assume essere stato commesso un determinato reato è un elemento non indispensabile alla descrizione del fatto, particolarmente quando si tratti di reato permanente che copra un lungo arco di tempo, la cui individuazione risulti dall’indicazione degli elementi strutturali della fattispecie, sia pur schematicamente enunciati". In altri termini, ciò che rileva, ai fini del diritto della difesa è che gli elementi di accusa – sui quali si fonda il provvedimento restrittivo -siano stati tutti esplicitati in modo da consentire all’indagato di difendersi.

Orbene, sul punto, il tribunale, avanti al quale la stessa questione era stata sollevata, ha correttamente ribattuto che "quello che rileva ai fini della legittima adozione del titolo è quanto risulta dal contenuto del provvedimento con riferimento alle condotte illecite ipotizzate". Di conseguenza, poichè nel corpo dell’ordinanza di custodia cautelare veniva presa in esame anche la condotta illecita avvenuta nel (OMISSIS), bene ha fatto il tribunale a considerare anche questo periodo sebbene non formalmente ancora ricompreso nella data del provvisorio capo d’imputazione.

Nel respingere la suddetta censura, si può, quindi, enunciare il seguente principio di diritto: "in sede di riesame dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, il tribunale, al fine di controllare la conformità della contestazione allo schema legale tipico nonchè la gravità degli indizi a carico dell’indagato, deve prendere in considerazione tutte le indicazioni fattuali contenute nel provvedimento complessivamente inteso, senza che abbiado alcun autonomo rilievo giuridico le diverse parti in cui esso è graficamente composto. Di conseguenza, ove venga contestato un reato che l’indagato ha reiteratamente commesso nel corso di più anni, e nella motivazione sia indicato (e contestato) come grave indizio la condotta criminosa svoltasi in un determinato periodo non formalmente compreso nella data del provvisorio capo d’imputazione, ben può il Tribunale valorizzarlo e tenerne conto atteso che l’indagato è messo nelle condizioni di difendersi dovendosi ritenere che anche quel periodo sia ricompreso nella provvisoria contestazione". 4. motivo SUB 2: in ordine al quadro gravemente indiziario, il tribunale ha evidenziato gli elementi a carico dell’indagata definendoli di "lampante chiarezza".

Sul punto, la ricorrente, in pratica, nulla obietta deducendo una generica doglianza in ordine al fatto che il tribunale non avrebbe preso in esame gli argomenti difensivi, ma non avvedendosi che, in realtà, il Tribunale non solo 1 ha prese in esame (cfr ad es. quanto alla motivazione in ordine alla correlazione tra il denaro ed il traffico di stupefacenti; sul fatto che la condotta era persistita anche dopo l’arresto del marito; sull’irrilevanza del prelievo di Euro 15.000,00) ma 14 ha anche disattese con motivazione congrua, logica ed adeguata e, quindi, incensurabile in questa sede.

5. motivo sub 3: dalla motivazione addotta dal tribunale in ordine alle esigenze cautelari si desume agevolmente che, in considerazione della personalità della prevenuta, delle modalità della condotta, del pericolo di recidiva, fuga ed inquinamento probatorio, unica misura adeguata non può che essere la custodia cautelare in carcere.

Si tratta di motivazione amplissima, logica e coerente con gli evidenziati elementi fattuali sicchè è incensurabile in sede di legittimità non essendo evidenziabili nè violazioni di legge nè vizi motivazionali.

6. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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