T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 768

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 28.11.2000 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 29, P.A. & C. SNC impugna l’ordinanza del Sindaco del Comune di Lonato del 5 ottobre 2000 prot. 15212, con la quale è stata ordinata l’immediata sospensione dei lavori estrattivi, l’inibizione del transito dei veicoli e la demolizione di una vasca di stoccaggio di rifiuti all’interno dell’area di cava di via Lavagnone, 11, loc. Traversino, Lonato.

La ricorrente articola le seguenti doglianze:

1) Violazione di legge in relazione all’art.7 L. n. 241/90.

2) Incompetenza, Violazione della L. 5 febbraio 1997 n. 22, Violazione della L. 8 agosto 1998 n. 14.

3) Eccesso di potere per genericità, carenza di motivazione, di istruttoria e contraddittorietà del provvedimento impugnato.

Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Lonato, chiedendo il rigetto del gravame.

Alla Camera di consiglio del 20.12.2000 (ord. N. 820/00) la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato, così motivando:

"Visto:

– che l’ordine di sospensione dell’attività estrattiva adottato dal Comune cessa di avere efficacia se, entro 30 giorni dalla sua notificazione al titolare dell’autorizzazione, la Provincia non abbia adottato i provvedimenti definitivi" (art. 20, comma 2, L.R. n. 14/98);

– che tali definitivi provvedimenti non risultano adottati nella fattispecie all’esame;

– che appare improcedibile l’istanza di sospensione dell’efficacia di un provvedimento, che ha già cessato di per sé di avere efficacia (quanto al punto 1) del medesimo);

che, quanto ai restanti punti del provvedimento stesso, appaiono, "prima facie", fondate le censùre relative alla incompetenza del Comune ad inibire operazioni di recupero dei rifiuti esercitate da imprese regolarmente iscritte nel registro di cui all’art. 33, comma 3, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

– che nemmeno paiono sussistere i pericoli di inquinamento del suolo prospettati nella relazione di sopralluogo e nella conseguente Ordinanza sindacale, alla luce della successiva integrazione dell’agente accertatore in data 16 ottobre 2000;

– che pare infine sussistere il dedotto danno irreparabile;"

Con atto non notificato ma semplicemente depositato in Segreteria il 12.12.2009, ha dispiegato intervento volontario in giudizio H. SRL, affermando che "la società P.A. & C. SNC è stata fusa per incorporazione in H. SRL come da documentazione allegata" e chiedendo l’accoglimento delle conclusioni formulate dalla ricorrente.

A seguito del ricevimento della comunicazione di Segreteria ex art. 9, comma 2° della L. n. 205 del 2000, con atto depositato in data 12.12.2009, H. SRL e il legale dello stesso, hanno chiesto la fissazione del ricorso.

Con memoria finale depositata il 23.12.2010, il Comune di Lonato rappresenta le seguenti circostanze di fatto:

– l’attività inerente i rifiuti è stata completamente dismessa, come risultante sia dalla dichiarazione in data 6.4.2001 della stessa P. SNC (doc. n. 14) sia dall’accertamento di avvenuto sgombero dell’attività di stoccaggio e recupero, di cui alla nota 7.6.2001 prot. n. 76395 della Provincia di Brescia (doc. n. 15) sia dalla dichiarazione di cessazione dell’attività di discarica contenuta nella relazione di cui alla nota 18.12.2007 (doc. n.13) nonché nella nota 11.10.2010 (doc. n. 12) della Provincia di Brescia, resa al termine del lungo iter di bonifica del sito;

– l’attività di cava è definitivamente cessata alla scadenza del 2.2.2003 (doc. n. 9) e l’area in questione risulta da tempo integralmente recuperata.

La difesa dell’Amministrazione svolge le seguenti eccezioni:

1) Inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, in quanto l’attività di discarica era cessata alla data del ricorso e comunque risultava sospesa dal provvedimento della Provincia del 25.10.2000 n. 2857 (doc. n. 6 e 11) notificato alla P. SNC il 26.10.2000.

2) Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto, dalla documentazione prodotta risulta che tutte le attività svolte nella località Traversino sono cessate da tempo: quella di smaltimento e discarica nell’anno 2000, quella di recupero ai primi del 2001 e quella di estrazione di sabbia e ghiaia ai primi del 2003. A riprova di ciò è il fatto che la stessa ricorrente P. & C. SNC non esiste più.

3) Difetto di legittimazione ed inammissibilità, in quanto l’oggetto sociale della società H. SRL non contempla l’attività a suo tempo svolta dalla P. & C. SNC e non è stata dimostrata l’incorporazione della medesima in H., in quanto l’atto prodotto nomina solo la società P.A. e C. SRL; in ogni caso sarebbe intervenuta perenzione ex art.9 comma 2 della legge 205 del 2000 e successive modificazioni, dato che la nuova domanda di fissazione di udienza del termine di 6 mesi dall’avviso dalla segreteria del 6.6.2009 non è stato sottoscritta dalla P. & C. SNC ma da un’altra società non legittimata.

4) Difetto di legittimazione passiva del Comune intimato, sostenendo che il provvedimento impugnato sarebbe manifestazione di prerogative statali esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo sicché avrebbe dovuto essere intimato il Ministero degli Interni.

La ricorrente non ha prodotto memoria né alla pubblica udienza ha replicato a tali eccezioni.

Alla pubblica udienza del 20.4.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Premesso che la verifica delle eccezioni relative alla carenza di legittimazione richiederebbe una serie di approfondimenti istruttori, va osservato che, in applicazione del principio di economicità del giudizio, è comunque possibile pervenire – allo stato degli atti- ad una dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso.

Invero, già in sede cautelare era stata rilevata l’improcedibilità parziale del gravame in relazione al provvedimento impugnato nella parte in cui disponeva la sospensione dell’attività estrattiva ai sensi dell’art. 20, comma 2, della L.R. 8.8.1998 n. 14.

Va ora rilevato che, in relazione alla rimanente parte del provvedimento, l’amministrazione resistente ha documentato come le attività in questione abbiano comunque cessato di esistere in un arco temporale che va dal 2000 al 2003.

In tale contesto il Collegio ritiene che non sussista più alcun interesse alla decisione del gravame.

Come la Sezione ha già avuto modo di rilevare (cfr. le sentenze 24.2.2011 n. 330, 3.3.2011 n. 373 e 11.3.2011 n. 417), in assenza di una espressa richiesta di risarcimento del danno da parte della ricorrente, non v’è impedimento alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso impugnatorio, in tal modo dovendosi risolvere la difficoltà di conciliare una norma come quella dell’art. 34, co. 3, c.p.a. (che chiede un accertamento sull’illegittimità finalizzato ad una domanda di danno che non c’è ancora ed è soltanto futura ed incerta) con una giurisdizione di diritto soggettivo fondata sul principio della domanda e sull’interesse a ricorrere (che, deve essere attuale), sentenze che facendo leva sulla disposizione dell’art. 30 c.p.a., tendono invece ad incardinare nella sua sede corretta (cioè il giudice cui sarà rivolta la domanda di danno) la verifica della illegittimità della condotta che lo avrebbe asseritamente determinato (e ciò a tacer del fatto che è dubbio che il giudice della domanda di danno possa essere vincolato dall’accertamento, per di più incidentale, compiuto da un giudice diverso, e che quindi si rischierebbe di effettuare due verifiche in contrasto l’una con l’altra).

In dette decisioni è stato, infatti, osservato che – dopo che l’art. 30, secondo comma, del c.p.a. ha introdotto nel processo amministrativo l’azione autonoma di condanna per ottenere il risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa – la vexata quaestio della pregiudizialità amministrativa è stata definitivamente risolta, in senso negativo,, sicché non può più affermarsi che il giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda annullatoria non possa dichiarare l’improcedibilità del gravame, ove l’eventuale sentenza di accoglimento del gravame, a prescindere dal suo contenuto eliminatorio del provvedimento impugnato, possa comportare ulteriori effetti (conformativi, ripristinatori o) anche solo propedeutici a future azioni rivolte al risarcimento del danno (cfr. Cons. St. Sez. sez. IV, 12 marzo 2009 n. 1431).

Infatti, se è pur vero che il c. 3 dell’art. 34 c.p.a. prevede che "quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto sussiste l’interesse ai fini risarcitori", va osservato che laddove, come nella fattispecie, tale interesse non sia stato concretizzato dalla ricorrente tramite la presentazione formale di una specifica domanda, la quale è proponibile entro il termine di cui all’art. 30, c. 5 del c.p.a., non si può più affermare che competa al Giudice rilevare ex officio l’ipotetica presenza di un interesse la cui azionabilità è ancora nel potere della parte interessata (cfr. ulteriormente sul punto TAR Brescia, 24.2.2011 n. 330).

A ciò va soggiunto che opinare diversamente comporterebbe anche un pregiudizio per la ricorrente, posto che i profili di illegittimità sarebbero cristallizzati alla domanda introduttiva del ricorso impugnatorio mentre l’affermata insussistenza della pregiudizialità del giudizio annullatorio e la possibilità di proposizione autonoma della domanda risarcitoria consentono di proporre ulteriori e diversi profili di illegittimità dell’agire dell’amministrazione su cui fondare la richiesta di risarcimento.

Sussistono giusti motivi per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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