T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 27-05-2011, n. 1368 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

La S.p.a. V. ha partecipato alla procedura negoziata senza bando indetta dal Comune di Dresano per l’aggiudicazione dell’appalto relativo ai lavori di realizzazione della nuova biblioteca comunale in base al criterio del prezzo più basso.

Essa, pur avendo offerto un prezzo con un ribasso maggiore rispetto a quello degli altri concorrenti, è tuttavia stata esclusa dalla competizione in quanto la sua offerta economica è risultata mancante del documento di identità del dichiarante così come previsto, a pena di esclusione, dal capo IV punto 3 lett. b) della lettera di invito.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’interessata sulla base dei seguenti

MOTIVI

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 comma 2 e comma 3 del D,Lgs 163 del 2006 in relazione all’art. 47 del D.P.R. 445/2000; eccesso di potere per difetto dei presupposti ed ingiustizia manifesta.

La mancata allegazione alla domanda della copia fotostatica del documento di identità a comprova della autenticità della sottoscrizione di una dichiarazione o di un istanza presentata dal privato alla p.a. costituirebbe una mera irregolarità sanabile a posteriori su invito dell’Amministrazione.

La copia fotostatica della carta di identità era stata comunque allegata dalla S.p.a. V. alla sua domanda di partecipazione anche se era stata inserita nella sola busta contenente le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive prescritte dalla lettera di invito e non anche in quella contenente l’offerta economica.

In ogni caso la necessità della produzione della copia del documento di identità del sottoscrittore della istanza potrebbe riguardare solo le dichiarazioni aventi carattere sostitutivo o probatorio di determinati stati, fatti o qualità ma non anche le manifestazioni di volontà di natura negoziale.

2) Violazione dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000 sotto altro profilo; eccesso di potere, violazione del principio del favor partecipationis, manifesta illogicità, illegittimità del disciplinare di gara in parte qua.

La lettera di invito sarebbe illegittima laddove riconnette la sanzione della esclusione anche per la violazione di prescrizioni meramente formali e prive di ogni valenza sostanziale, come quella che prevede l’allegazione del documento di identità del sottoscrittore anche per le dichiarazioni di natura negoziale.

Si è costituito il Comune di Dresano per resistere al ricorso.

Nella camera di Consiglio del 12 maggio 2011 alle parti è stato dato rituale avviso della possibilità che il ricorso fosse deciso con sentenza semplificata.

Il ricorso è infondato.

La necessità che la sottoscrizione dell’offerta economica dovesse essere accompagnata dalla produzione di fotocopia del documento di identità era espressamente prevista dal capo IV punto terzo lett. a) della lettera di invito.

La violazione di tale disposizione rientrava fra quelle che la lettera di invito sanzionava con l’esclusione (Capo IV punto 4. lett. "a").

In alcun modo, quindi, l’amministrazione avrebbe potuto consentire la presentazione postuma del predetto documento.

L’istituto della cd. regolarizzazione non può infatti riguardare dichiarazioni o documenti che sono richiesti a pena di esclusione, poiché, ciò si tradurrebbe in una violazione dei termini massimi di presentazione dell’offerta e in una violazione del principio della par condicio rispetto al quale quello del favor partecipationis deve ritenersi recessivo (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 10 febbraio 2011, n. 240; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 14 gennaio 2011, n. 139; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 13 ottobre 2010, n. 9201; Consiglio Stato, sez. V, 14 settembre 2010, n. 6687, per un caso analogo a quello di specie T.A.R. Veneto sez. I 23 maggio 2008 n. 1568).

Né il fatto che nella busta contenente le dichiarazioni allegate alla domanda fosse stata inserita copia della carta di identità del rappresentante legale della V. S.p.a. può valere a ritenere integrato tale requisito in relazione alla offerta economica che, in conformità alle prescrizioni della lex specialis, era stata inserita in separata "busta".

La giurisprudenza ammette, infatti, che il documento fotocopiato del sottoscrittore possa valere come prove della autenticità di plurime dichiarazioni inserite nella medesima busta; ma tale interpretazione non autorizza a ritenere che siffatta più attenuata "vicinitas" possa giungere addirittura ad una totale separazione fisica, perché così ritenendo si finirebbe con il privare il pur minimo formalismo richiesto dalla disciplina di cui al d.p.r. n. 445/2000 della sua funzione di riconducibilità della dichiarazione al suo autore, nonché di rilevazione della serietà ed attendibilità di quanto dichiarato (Consiglio di stato, sez. V, 23 novembre 2010, n. 8153; T.A.R. Campania Napoli sez. I 10 marzo 2010 n. 1341).

Pertanto, la separazione fisica determinata dall’inserimento in buste separate – seppure contenute nello stesso plico generale – della fotocopia del documento di identità e dell’offerta sottoscritta determina l’inammissibilità di quest’ultima se il bando prevedeva che l’autenticità della sua sottoscrizione dovesse essere in tal modo comprovata.

Del tutto privo di fondamento è altresì l’assunto secondo cui la prova della autenticità della sottoscrizione sia prevista dalla legge solo con riguardo alle dichiarazioni di scienza e che la lettera di invito (o la applicazione fattane dalla stazione appaltante) sarebbe illegittima laddove estenderebbe tale adempimento anche alle dichiarazioni negoziali.

La giurisprudenza ha più volte chiarito che la richiesta di allegare il documento di identità all’offerta economica non si risolve in un mero formalismo, perchè è diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad un soggetto determinato. Tale clausola, pertanto, non può dirsi né illogica né sproporzionata, perché, da un lato, trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di soddisfare un interesse apprezzabile dell’Amministrazione, dando certezza in ordine alla provenienza della dichiarazione, e, dall’altro, si limita ad imporre ai partecipanti uno sforzo minimo (chiedendo loro, in fondo, soltanto di allegare una fotocopia), senz’altro proporzionato rispetto all’interesse pubblico perseguito (Consiglio di stato, sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 478).

Non è lecito in proposito distinguere fra dichiarazioni di scienza e dichiarazioni negoziali in quanto è del tutto logico che la produzione della copia fotostatica del documento d’identità venga considerata indefettibile nel caso in cui si tratti di supportare la più importante delle dichiarazioni di volontà che intervengono nella procedura concorsuale, cioè l’offerta economica, stante che la prescritta formalità assolve all’essenziale funzione di ricondurre incontrovertibilmente al suo autore l’autenticità dell’apposta sottoscrizione (Consiglio Stato, sez. V, 07 novembre 2007, n. 5761).

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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