Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 27-05-2011, n. 21418 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Luigi Colaleo che ha concluso per l’accoglimento.
Svolgimento del processo

p. 1. Con ordinanza del 5/10/2010, il Tribunale del riesame di Brescia confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. del tribunale della medesima città in data 20/09/2010 nei confronti di C.A. (per fatti di sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione aggravata in concorso, rapina aggravata in concorso ed altro: il tribunale, per l’esattezza, riqualificava i fatti sub 2 e 7 come estorsione continuata e li riteneva assorbiti nell’imputazione sub capo 1) e CA. S. (per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di plurimi reati in materia fiscale). p. 2. Avverso la suddetta ordinanza, entrambi gli imputati (il C. in proprio, il Ca. a mezzo del proprio difensore) hanno proposto separati ricorsi per cassazione. p. 2.1. C. ha dedotto la propria estraneità ai fatti sostenendo che la medesima si evincerebbe da alcune copie di assegni di cui era venuto in possesso successivamente alla decisione del tribunale;

p. 2.2. CA. ha dedotto i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 266 – 270 – 271 C.P.P. per avere il Tribunale omesso di motivare in ordine alla sollevata eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche essendo state disposte fuori dai casi previsti dalla legge. Infatti, sebbene il tribunale avesse sostenuto che le intercettazioni erano inutili e quindi la posizione del ricorrente era stata valutata prescindendo dagli esiti captativi, poi, di fatto, le aveva utilizzate al fine di sostenere l’esistenza della presunta societas sceleris;

2. VIOLAZIONE DELL’ART. 416 C.P. per avere il tribunale ritenuto la partecipazione del ricorrente alla presunta associazione a delinquere sulla base di una motivazione insufficiente. Infatti, il Tribunale aveva desunto la partecipazione all’associazione, dalla sistematicità e non occasionalità del rapporto professionale tra il Ca. ed il gruppo Athena, non avvedendosi che quelle erano caratteristiche tipiche ed imprescindibili nel rapporto professionale tra il consulente ed il cliente. Il Tribunale, poi, non aveva considerato che il rapporto che legava il Ca. agli altri pretesi membri dell’associazione – in realtà suoi clienti – era di natura privata avendo nei loro confronti il dovere di lealtà. Quanto all’indizio desunto dall’esibizione dei modelli F24 falsificati, si era trattato di un evidente errore della Guardia di Finanza "atteso che gli F24 rinvenuti presso lo studio del dott. Ca. e relativi all’Amena non erano gli F24 inviati all’Agenzia delle Entrate nè F24 falsificati ma l’F24 ed a debito che viene elaborato dopo la preparazione delle buste paga col programma Zicchetti".

Mancava, quindi, un comune e perdurante accordo criminale in quanto il modus operandi denotava piuttosto che ci si trovava in presenza di una serie di episodi di concorso di persone nel reato ovvero di una serie di operazioni di compensazioni operate su richiesta degli stessi clienti. Del tutto assente, infine, era l’esistenza di una seppur rudimentale struttura organizzativa e la predisposizione di mezzi.

3. VIOLAZIONE DELL’ART. 274 C.P.P per avere il tribunale omesso di motivare in ordine al requisito della proporzione e alla richiesta di applicare, eventualmente, la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione di commercialista.
Motivi della decisione

p. 3. C..

Il ricorso presentato da costui, al limite della comprensibilità, è manifestamente infondato, non solo perchè generico (non risultano dedotti vizi motivazionali dell’impugnata ordinanza) ma anche perchè il fatto dedotto (e cioè il possesso di assegni che comproverebbero la sua innocenza) essendo un elemento nuovo, costituisce fatto idoneo per proporre, eventualmente, istanza di revoca. p. 4. CA.. p. 4.1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 266 – 270 – 271 C.P.P.: la doglianza è manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate. Il Tribunale non ha preso posizione in ordine all’eccepita inutilizzabilità in quanto "la posizione del ricorrente è stata valutata prescindendo del tutto dagli esiti captativi, al riguardo assolutamente inutili" (pag. 89 ordinanza impugnata).

Il ricorrente, in questa sede, ha replicato che, in realtà, il Tribunale aveva utilizzato le intercettazioni e, a dimostrazione di tale assunto, ha rinviato alle pag. 90, 91,93, 95 e 98 dell’impugnata ordinanza. Sennonchè si deve obiettare che nelle suddette pagine, è vero che il Tribunale fa riferimento ad alcune intercettazioni ma si tratta di intercettazioni che riguardano un altro indagato e cioè il M.. p. 4.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 416 C.P.: gli elementi indiziaria a carico del ricorrente sono illustrati dal tribunale a pag. 74 ss dell’impugnata ordinanza.

Infatti, il Tribunale, dopo avere dato atto che i reati di frode fiscale erano stati ampiamente provati e, comunque, non solo non contestati ma anche ammessi dallo stesso indagato (cfr pag. 67 ss), ricostruisce la struttura della societas sceleris costituita da M., Ca., D. e S. e finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati di frode fiscale nella gestione delle società ad essi riferibili. In questa compagine, il Ca. aveva un ruolo fondamentale in quanto era lui che, avvalendosi delle sue competenze professionali, consentiva che i reati fine fossero perpetrati in modo continuo e reiterato nel tempo.

Il tribunale, infine, dopo aver preso in esame la tesi difensiva (secondo la quale il ricorrente aveva un rapporto con ciascun singolo amministratore e al di fuori di una previa concertazione collegiale) l’ha disattesa con motivazione ampia, congrua ed adeguata agli evidenziati elementi fattuali e logici (cfr pag. 88). In questa sede, il ricorrente, a ben vedere, non fa altro che riproporre quelle stesse censure dedotte davanti al tribunale ma disattese con ampia e congrua motivazione (cfr pag. 73 quanto ai reati fine – pag. 77 quanto ai moduli F24 – pag. 88 cit.), non evidenziando, quindi, alcuna contraddizione, illogicità e/o carenza motivazionale e limitandosi ad una mera riproposizione della alternativa tesi difensiva secondo la quale non sarebbe configurabile il reato associativo. La tesi minimalista del ricorrente è, però, smentita dall’ampia motivazione con la quale il tribunale, sulla base di precisi riscontri di natura fattuale, ha evidenziato che l’indagato non si comportava come un libero professionista nei confronti del cliente, in quanto aveva un ruolo ben preciso nella consumazione dei reati fine (dei quali era perfettamente consapevole) e, quindi, nella struttura della societas sceleris nella quale era inserito organicamente. p. 4.3. VIOLAZIONE DELL’ART. 274 C.P.P.: anche tale censura è manifestamente infondata atteso che il tribunale, dopo avere accuratamente preso in esame tutti gli elementi previsti negli artt. 274 e 275 c.p.p. e, dopo avere esaminato i rilievi difensivi, è giunto alla conclusione che unica misura adeguata, in considerazione della personalità del prevenuto, delle modalità di esecuzione dei vari reati, fosse la custodia cautelare in carcere in quanto "non è possibile affidarsi per la salvaguardia di quelle esigenze ad indimostrate capacità autocustodiali". Si tratta di motivazione che, per logicità, adeguatezza e congruità sfugge al controllo di legittimità di questa Corte. p. 5. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza:

alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.

DICHIARA Inammissibili i ricorsi e CONDANNA I ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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