Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 27-05-2011, n. 21398

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

p.1. Con sentenza del 26/01/2010, la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza pronunciata in data 10/06/2003 con la quale il g.u.p. del tribunale della medesima città aveva ritenuto P. F. responsabile del delitto di rapina aggravata. p.2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 157 c.p. e ss., per non avere la Corte territoriale dichiarato l’intervenuta prescrizione del reato;

2. Violazione dell’art. 27 Cost., e art. 628 c.p., per non avere la Corte territoriale rilevato che non vi era alcuna prova sul fatto che esso ricorrente avesse avuto la coscienza e la volontà di detenere l’arma giocattolo ed il passamontagna al fine di consegnarli a terzi per la rapina;

3. VIOLAZIONE degli artt. 114 – 62 n 4 – 62 bis c.p., per non avere la Corte territoriale riconosciuto le suddette attenuanti stante la lievità del fatto commesso.
Motivi della decisione

p.3. violazione degli art. 157 c.p. e ss.: la censura è manifestamente infondata atteso che il reato risulta essere stato commesso il (OMISSIS) e, quindi, sicuramente, non si era prescritto alla data di della sentenza di appello. p.4. violazione dell’art. 27 Cost., e art. 628 c.p.: la censura è del tutto generica in quanto in sentenza è scritto che sul fatto in sè (ossia il tentativo di rapina) non vi è alcuna contestazione anche perchè la partecipazione dell’imputato risultava "coralmente" dalle dichiarazioni dei testi. p.5. violazione dell’art. 114 c.p., – art. 62 c.p., n. 4, – art. 62 bis c.p.: in sede di appello, il ricorrente aveva chiesto solo le attenuanti di cui all’art. 62 c.p., n. 4, e art. 114 c.p., che, però, la Corte ha respinto con motivazione congrua, adeguata ed aderente agli evidenziati elementi fattuali. In questa sede, il ricorrente si è limitato a ribadire la propria richiesta ma non evidenziando nè violazioni di legge nè vizi motivazionali in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale. La censura è, quindi, manifestamente infondata. p.6. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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