T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 570 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) I ricorrenti erano proprietari, insieme ad un terzo soggetto (il signor M.G.), di un compendio immobiliare nel territorio del Comune di Verduno, denominato "Cascina Pradonio", costituito da tre distinte unità abitative.

1.1) Con deliberazione consiliare n. 12 del 16 giugno 2003, il Comune di Verduno esprimeva parere favorevole all’approvazione di una variante urbanistica (variante n. 2/03) finalizzata all’individuazione dell’area sulla quale realizzare il nuovo ospedale di AlbaBra.

La nuova localizzazione comprendeva, tra gli altri, i terreni su cui sorge la "Cascina Pradonio" che, pertanto, sarebbe stata destinata alla demolizione.

La proposta di variante prevedeva anche la rilocalizzazione in area agricola adiacente (zona H.G.) di quest’ultimo edificio.

1.2) Per assicurare il coordinamento delle proprie azioni, le amministrazioni interessate alla realizzazione del nuovo ospedale (Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, comuni di Verduno, Alba e Bra, A.S.L. 18) stipulavano in data 4 agosto 2003 un accordo di programma, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, con cui veniva approvata, tra l’altro, la variante urbanistica avente ad oggetto la previsione localizzativa del nuovo ospedale e la rilocalizzazione dell’edificio "Cascina Pradonio" in zona agricola.

L’accordo di programma è stato ratificato dal Comune di Verduno con deliberazione consiliare n. 18 del 2 settembre 2003 e approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 126 del 17 ottobre 2003.

1.3) Con rogito del 14 dicembre 2004, gli odierni ricorrenti hanno ceduto alla A.S.L. 18 gli immobili di proprietà compresi nella "Cascina Pradonio".

Il signor G., invece, optava per la permuta del proprio immobile con un fabbricato di civile abitazione di proprietà della A.S.L.; il contratto era stipulato mediante rogito del 1° agosto 2006.

1.4) Preso atto di quest’ultima operazione, il Comune di Verduno adottava, con deliberazione consiliare n. 7 del 26 luglio 2010, una nuova variante parziale (variante n. 6/10) con cui, tra l’altro, veniva ridotta la volumetria realizzabile in zona agricola H.G., attraverso lo stralcio dei volumi corrispondenti all’edificio già di proprietà del signor G..

In buona sostanza, il Comune di Verduno, con la nuova variante, ha rimodulato la previsione rilocalizzativa della "Cascina Pradonio", riducendo da tre a due le unità abitative ivi realizzabili, atteso che il proprietario della terza unità aveva soddisfatto altrimenti, attraverso la permuta, le proprie esigenze abitative.

Nonostante le osservazioni presentate dal ricorrente signor E.M.F., la variante era approvata con deliberazione consiliare n. 15 del 28 settembre 2010.

2) Con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato al Comune di Verduno e alle altre amministrazioni firmatarie dell’accordo di programma, i signori E.M.F. e N.F. impugnano la delibera di approvazione della variante parziale n. 6/10, deducendo motivi di gravame così articolati:

I) Violazione ed errata applicazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000. Violazione ed errata applicazione delle disposizioni contenute nell’accordo di programma adottato con d.P.G.R. n. 126/03. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta.

Gli esponenti rilevano che i contenuti della nuova variante si porrebbero in contrasto con quelli dell’accordo di programma, per quanto concerne le previsioni inerenti la rilocalizzazione della "Cascina Pradonio" con pari unità abitative e volume: tali modifiche, peraltro, sono state approvate dal solo Comune di Verduno, mentre avrebbero richiesto il consenso di tutte le amministrazioni firmatarie dell’accordo di programma.

II) Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Travisamento. Errore essenziale. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Con la permuta dell’alloggio del terzo proprietario, non sarebbe stata realizzata alcuna rilocalizzazione dei volumi della "Cascina Pradonio", dal momento che tale alloggio era stato realizzato dalla A.S.L. su terreno che esprimeva una propria capacità edificatoria.

Il Comune di Verduno, inoltre, non avrebbe motivato adeguatamente la scelta che incide negativamente su aspettative dei privati meritevoli di tutela.

Si è costituito in giudizio il Comune di Verduno, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e, nel merito, contrastandone la fondatezza.

Con ordinanza n. 77 del 28 gennaio 2011, è stata respinta l’istanza cautelare proposta in via incidentale dai ricorrenti e contestualmente è stata fissata l’udienza per la discussione nel merito del ricorso.

In prossimità della pubblica udienza, le parti hanno depositato memorie difensive e di replica.

Il ricorso è stato chiamato all’udienza del 20 aprile 2011 e, previa trattazione orale, è stato ritenuto in decisione.

3) Occorre soffermarsi preliminarmente sull’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla difesa comunale.

3.1) Sostiene l’eccepiente che le possibilità edificatorie in area agricola concesse mediante la variante parziale n. 2/03 erano strettamente connesse alle esigenze rilocalizzative dei tre proprietari dell’edificio "Cascina Pradonio".

Venute meno le esigenze riferite al signor G., il Comune ha conseguentemente ridotto le possibilità ricostruttive ammesse in un primo momento, conservando solo quelle inerenti il fabbisogno rilocalizzativo degli odierni ricorrenti.

Essi, quindi, non hanno interesse a dolersi delle previsioni contenute nella variante n. 6/10, poiché tale atto non ha inciso sulla possibilità di traslare i volumi già di loro proprietà, ma solo quelli corrispondenti all’edificio del signor G..

3.2) La difesa dei ricorrenti contrasta tale eccezione, rilevando che la variante n. 2/03 prevedeva la rilocalizzazione in area agricola dell’intera capacità edificatoria espressa dalla "Cascina Pradonio" (espressamente indicata in mq 7.086, pari a mc 4.825), senza subordinare il relativo intervento ad alcuna condizione o verifica.

L’interesse ad agire dei proprietari, pertanto, discende oggettivamente dalla riduzione di tale capacità edificatoria e del numero di unità abitative realizzabili nella nuova localizzazione.

3.3) L’eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata e va condivisa.

Va rilevato, in primo luogo, che l’utilizzo dell’accordo di programma per variare lo strumento urbanistico del Comune di Verduno era naturalmente circoscritto alla realizzazione del progetto del nuovo ospedale, mentre la rilocalizzazione della "Cascina Pradonio" non poteva considerarsi uno degli obiettivi perseguiti dalle amministrazioni firmatarie dell’accordo, ma solo lo strumento applicato per agevolare gli interventi necessari alla realizzazione dell’opera pubblica, evitando le complicazioni indotte dal ricorso ad una procedura ablativa.

Per conseguire tale risultato, si è fatto ricorso al particolare meccanismo perequativo disciplinato dall’art. 27, comma 10, della legge region. Piemonte 5 dicembre 1997, n. 56: "Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, può essere consentita la ricostruzione di uguale volume su area agricola adiacente, quand’anche questa risulti inferiore alle norme di edificabilità su dette aree e purché non in contrasto con la legge 19061939, n. 1497 e non si tratti di aree di particolare pregio ambientale".

E’ evidente che la ratio della disciplina regionale non è quella di mantenere l’esatta quantità di edificato presente in zona, bensì quella di apprestare una soluzione che consenta ai proprietari di immobili coinvolti nella realizzazione di un’opera pubblica di salvaguardare il proprio fabbisogno abitativo.

Ne consegue che potrebbe astrattamente configurarsi una lesione dell’interesse del proprietario nel caso in cui le previsioni rilocalizzative comportino l’oggettiva diminuzione dei volumi o delle unità abitative realizzabili, non certo quando esse assicurano il mantenimento (recte: la possibilità di ricostruzione) dell’esatta volumetria destinata all’esproprio, risultando integralmente soddisfatto, in quest’ultimo caso, il bisogno rilocalizzativo del privato espropriando.

La possibilità di realizzare volumi o unità abitative superiori a quelli preesistenti deve escludersi, d’altronde, anche alla luce del fatto che la ricostruzione viene consentita in zona agricola, quindi impropria dal punto di vista urbanistico.

Nel caso in esame non si è verificata alcuna lesione di interessi giuridicamente protetti, atteso che la variante impugnata si è limitata a stralciare dalle previsioni rilocalizzative una volumetria corrispondente alla proprietà del terzo soggetto il quale, medio tempore, aveva optato per una diversa modalità di soddisfacimento del proprio fabbisogno residenziale.

Il mantenimento della volumetria e del numero di unità abitative originariamente previste in ricostruzione avrebbe rappresentato, al contrario, un indebito accrescimento delle possibilità edificatorie in capo ai ricorrenti, realizzata tramite l’assorbimento della capacità edificatoria connessa all’unità abitativa del terzo proprietario: essi, in conseguenza, non hanno interesse a dolersi della misura doverosamente adottata dal Comune di Verduno.

4) Ritiene il Collegio che la peculiarità della controversia consigli di compensare integralmente le spese di lite fra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *