Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2011, n. 20036 ICI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato al Comune di Bovolone (VR) il 7 luglio 2006 (depositato il 18 luglio 2006), la s.p.a. GEMINA (incorporante di Gemina Leasing s.p.a.) – premesso che aveva impugnato i quattro avvisi di accertamento con i quali detto Comune aveva richiesto, per gli anni dal 1994 al 1997, una imposta comunale (ICI) per un suo immobile (classato, con rendita, in cat. D/1) maggiore di quella versata in conseguenza della "nuova rendita" (per effetto della classificazione dello stesso immobile in categ. D/8) "attribuita in data 9 novembre 1999", "protestando l’illegittimità dell’applicazione retroattiva della nuova rendita ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, dell’art. 74, comma 1, non essendo stata la nuova rendita … mai stata comunicata nè notificata in precedenza" -, in forza di due motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 103/21/05 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (depositata il 23 febbraio 2006) che aveva disatteso il suo appello avverso la decisione (4/03/03) della Commissione Tributaria Provinciale di Verona la quale, previa riunione, aveva "parzialmente" accolto i ricorsi "dichiarando dovuta la sola differenza d’imposta senza applicazione di interessi e sanzioni per tutti gli anni in questione".

Nel controricorso notificato il 17 agosto 2006 (depositato il 29 agosto 2006), il Comune intimato instava per la declaratoria di nullità o di inammissibilità del ricorso avverso o per il rigetto dello stesso.
Motivi della decisione

1. L’eccezione del Comune.

In via preliminare va disattesa l’eccezione di "insanabile nullità o inesistenza del ricorso", sollevata dal Comune sul seguente (testuale, unico) assunto:

"la procura conferita dalla Gemina spa per la rappresentanza nel presente giudizio, nel quale gli atti non possono essere sottoscritti dalla parte ma da un difensore abilitato alla rappresentanza avanti l’autorità giurisdizionale adita, a ciò espressamente ed esplicitamente legittimato con la procura, non contenendo detta previsione rende il ricorso viziato sotto il profilo della carenza della legittimazione alla sottoscrizione in capo alla difesa che lo rappresenta".

La tesi (per la quale la "procura" alle liti per proporre ricorso per cassazione dovrebbe contenere anche l’indicazione dell’abilitazione del professionista incaricato "alla rappresentanza avanti l’autorità giurisdizionale adita") – che, se fondata, si ritorce sulla stessa parte che la sostiene, "non contenendo" neppure la procura rilasciata dal Comune ai suoi difensori la "esplicita" indicazione del possesso dell’abilitazione "alla rappresentanza avanti l’autorità giurisdizionale adita" (con la paradossale conseguenza della "insanabile nullità o inesistenza" anche del controricorso contenente l’eccezione, che, di conseguenza, non potrebbe essere esaminata) – non è condivisibile perchè nessuna norma impone (o solo prevede, peraltro in assenza di comminatoria della sanzione pretesa dal Comune) l’indicazione detta, la cui superfluità ed inutilità, peraltro, discende dalla ovvia considerazione che, in difetto di qualsivoglia sanzione ulteriore, una indicazione del genere non vale assolutamente ad attribuire al professionista una abilitazione eventualmente non posseduta.

Per l’art. 365 c.p.c., invero, "il ricorso … diretto a questa corte" deve essere soltanto "sottoscritto" ("a pena d’inammissibilità") da "avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale", ovverosia della particolare species dell’atto ("procura alle liti") previsto dall’art. 83 c.p.c.: la norma, quindi, impone di conferire la "procura speciale" a professionista "iscritto nell’apposito albo" ma non che in tale atto sia indicato anche il possesso della qualità "legittimante" il professionista (iscrizione "nell’apposito albo") a patrocinare innanzi alle magistrature c.d. superiori, dovendosi comunque presumere (sia pure iuris tantum) che – trattandosi di qualificazione involgente proprio la professione esercitata – il professionista, con l’accettazione e lo svolgimento dell’incarico, (sia consapevole della necessità del possesso della stessa e) dichiari implicitamente di avere la specifica qualità professionale richiesta dalla legge.

2. La sentenza impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale – ritenuto "provato in atti che per gli immobili in questione l’attribuzione di rendita è avvenuta entro il 31 dicembre 1999, anche se … risulta portata a conoscenza della contribuente in data successiva con gli atti impositivi avverso i quali la società ha proposto gravame" -, ha respinto l’appello osservando:

– "la validità o meno della costituzione in giudizio dell’ente locale resistente non pare decisiva per l’esame del merito della controversia e, in ogni caso, le controdeduzioni prodotte oltre il termine indicato dalla normativa, non prevedendosi espressamente la decadenza, rimangono assolutamente efficaci in ordine alla posizione assunta da parte resistente sulle questioni di fatto e giuridiche sollevate dall’appellante";

– essendo "l’ipotesi … specificamente … disciplinata dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3", "correttamente … la C.T.P. ha ritenuto di accogliere i ricorsi limitatamente alle sanzioni ed interessi . . . , confermando la pretesa del Comune circa la differenza d’imposta", "differenza legittimamente applicata retroattivamente, entro i termini di decadenza, come sancito dal citato art. 74, comma 3 tenuto conto delle varie proroghe succedutesi . . . , fra cui, prima della notificazione degli atti impositivi, con la L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 4";

– "è vero … che la L. n. 342 del 2000, art. 14, comma 3 si riferisce a provvedimenti "adottati" … entro il 31 dicembre 1999" ("nel senso di inserimento in atti della nuova rendita") "senza efficacia esterna fino al momento della notificazione": "ci si dimentica, però, che interveniva perfezionato con la pubblicazione delle nuove rendite mediante affissione all’albo comunale, come nel caso di specie, con appropriata documentazione, il Comune … ha dimostrato essere avvenuto". 3. Il ricorso della contribuente.

Questa censura la decisione con due motivi.

A. Con il primo la ricorrente – dedotto che "con memoria del 14 aprile 2005" essa aveva "protestato l’inammissibilità della costituzione in giudizio di controparte, in quanto tardiva, con conseguente inammissibilità dei documenti prodotti dal Comune" – denunzia "illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui si riferisce agli argomenti ed ai documenti forniti in corso di causa (2^ grado) dalla controparte" per "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23, 24, e 54 e degli artt. 112 e 115 c.p.c." nonchè per "insufficiente ed illogicità della motivazione" relativamente alla (eccepita) "inammissibilità della costituzione in giudizio di controparte in quanto tardiva".

B. Con l’altro motivo la ricorrente – ricordata la "evoluzione catastale" dell’immobile ("nella denuncia di variazione del 2 agosto 1989, nel quadro A, … la rendita riferita al fabbricato … è pari a L. 44. 200.000"; "dalla consultazione per partita attuale, in data 7 ottobre 1997 … l’immobile … risultava sfornito di rendita";

"quindi la nuova rendita aggiornata . . . , prima degli avvisi di liquidazione ed accertamento impugnati non era mai stata nè comunicata nè notificata" ad essa società) – denunzia "violazione e falsa applicazione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, commi 1 e 3, e dell’art. 112 c.p.c.", nonchè "insufficienza/illogicità della motivazione" relativamente alla "illegittimità degli atti impugnati in quanto basati sull’applicazione retroattiva di una rendita catastale inefficace", adducendo:

– "la corretta interpretazione della L. n. 342 citata, art. 74, comma 3, impone di intendere questa disposizione nel senso che se l’"inserimento in atti" della rendita attribuita/modificata è avvenuta entro il 31 dicembre 1999 e se di tale "messa in atti" è stata data comunicazione/notificazione ai soggetti interessati, sempre entro il 31 dicembre 1999, mediante affissione all’albo pretorio (o a mezzo posta), allora, in questo caso, e senza possibilità di applicazione retroattiva , in quanto la rendita ha efficacia a partire dalla data di affissione/comunicazione, il Comune può procedere, per le annualità ancora aperte, alla liquidazione e/o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita";

– "di contro, L. n. 342, art. 74, comma 3, … non consente affatto … il recupero dell’imposta anche in relazione ad annualità precedenti (…, nel caso … anni dal 1994 al 1997) a quella in cui è avvenuta l’affissione/comunicazione della rendita catastale attribuita". 4. Le ragioni della decisione.

3. il ricorso – l’esame dei cui due motivi va, per intuibili ragioni logiche, invertito – deve essere respinto.

A. La tesi su cui si basa il secondo motivo di ricorso – " L. n. 342, art. 74, comma 3, … non consente … il recupero dell’imposta anche in relazione ad annualità precedenti (. . . , nel caso … anni dal 1994 al 1997) a quella in cui è avvenuta l’affissione/comunicazione della rendita catastale attribuita" – è priva di pregio.

La norma invocata (che, peraltro, nel suo ultimo inciso fissa al contribuente nella data di "avvenuta notificazione" dell’atto impositivo fondato sulla "rendita catastale attribuita" la decorrenza del "termine per proporre il ricorso di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3, …"), infatti, dispone espressamente che "per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita": il riferimento ai termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi" rende univoca ed evidente la possibilità, per l’ente impositore, di provvedere "alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita" proprio per le "annualità precedenti" non avendo alcun senso logico e giuridico far riferimento ai "termini" riguardanti le annualità d’imposta successive all’entrata in vigore della norma.

Le sezioni unite di questa Corte, infatti (sentenze nn. 3160-3161, depositate il 9 febbraio 2011, nonchè nn. 3666-3668, depositate il 15 febbraio 2011), "tenuto conto dell’art. 3 Cost." , hanno statuito che "per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti" (al pari che "per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 "non iscritti in catasto") la "determinazione della base imponibile ai fini dell’ICI va sempre definitivamente effettuata sulla base della rendita catastale, a prescindere dall’epoca sia di attribuzione che di comunicazione della stessa".

Nelle stesse decisioni, inoltre, si è precisato che, per la sua "valenza semantica" ("oltre che tecnico giuridica"), l’"aggettivo efficacie" contenuto nella L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1 ("sono efficaci solo da decorrere dalla loro notificazione"), indica che "la notifica degli atti attributivi è soltanto condizione della loro efficacia" ma "non consente di inferire nessuna volontà legislativa di attribuire alla notifica, ai soggetti intestatari della partita, del provvedimento attributivo della rendita una qualche forza costitutiva (una efficacia, cioè, ex nunc) e non (quale portato naturale proprio del provvedimento di attribuzione della rendita) meramente accertativa della concreta situazione catastale dell’immobile": l’"inciso solo a decorrere dalla loro notificazione", quindi, "indica inequivocamente l’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d’imposta per così dire sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso".

B. Dal rigetto del motivo testè esaminato discende l’inammissibilità della prima doglianza attesa l’assoluta irrilevanza giuridica (giusta le osservazioni formulate al precedente punto A) della prova (e, quindi, della legittimità della sua acquisizione al giudizio, contestata con la doglianza) dell’avvenuta affissione all’albo pretorio del Comune delle rendite attribuite "entro il 31 dicembre 1999". 5. Delle spese processuali.

Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in toto tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 atteso il preesistente contrasto di giurisprudenza sulla questione di merito.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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