Cass. pen., sez. VI 18-11-2008 (14-11-2008), n. 43127 Mandato d’arresto europeo – Consegna per l’estero – Consegna di persona minorenne al momento della commissione del fatto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, sezione per i minorenni, disponeva la consegna all’autorità giudiziaria della Repubblica di Romania di C.V.L., nei cui confronti era stato emesso in data (OMISSIS) mandato di arresto europeo (MAE) dal Tribunale di Calarasi in relazione all’ordine di esecuzione emesso il (OMISSIS) per l’espiazione della pena di anni quattro di reclusione inflittagli con sentenza in data 4 maggio 2005 del medesimo Tribunale, divenuta irrevocabile, per il reato di furto aggravato continuato previsto dagli artt. 208 e 209 c.p., rumeno, commesso tra il (OMISSIS).
Nei confronti del C., che, a seguito di inserimento dell’ordine di carcerazione nel SIS, era stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Roma P.zza Dante in data 14 agosto 2008, il Consigliere delegato dal Presidente della Corte di appello di Roma emetteva in data 17 agosto 2008 provvedimento di convalida dell’arresto e, stante la ritenuta sussistenza del pericolo di fuga, di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.
Ricorre per cassazione il C. di persona, deducendo:
1. Violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 2, lett. b), non essendo stati compiuti dalla Corte di appello accertamenti circa l’esistenza nell’ordinamento dello Stato richiedente di istituti idonei ad assicurare una specifica tutela dell’imputato minorenne, anche sotto il profilo della valutazione della sua imputabilità, considerato anche che egli era affidato al fratello minore, essendo privo dei genitori.
2. Mancanza di motivazione in relazione alla previsione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. t), secondo cui la consegna deve essere rifiutata se il provvedimento cautelare sulla base del quale il MAE è stato emesso risulta mancante di motivazione.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza.
Circa l’accertamento nel procedimento svoltosi innanzi all’a.g. rumena della capacità di intendere e di volere del consegnando, minore all’epoca della commissione dei fatti per i quali è stato condannato, va rilevato che, come da atto incidentalmente lo stesso ricorrente, una simile indagine risulta essere stata effettuata, dato che tra la documentazione trasmessa è compresa una relazione peritale datata 27 novembre 2002 (a fol. 79) nella quale, secondo la traduzione fattane, si conclude che il C. era "capace di discernimento, avendo la capacità di considerazione critica del contenuto ed i risultati dei suoi fatti".
Al riguardo è opportuno precisare che, ai fini della verifica imposta dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. i), l’a.g. italiana, una volta accertato che l’indagine sulla maturità psichica del minore sia stata operata, deve prendere necessariamente atto delle conclusioni cui è pervenuta su tale aspetto l’a.g. dello Stato di emissione (Cass. sez. 6^, 22 maggio 2008, Sardaru), a meno che l’indagine sia stata effettuata con modalità all’evidenza inadeguate o lesive della personalità del minore; circostanza che nella specie non appare ricorrere, tanto più che le difficili situazioni familiari del C., di cui si fa cenno nel ricorso, risultano essere state prese in considerazione dalla relazione peritale, come si ricava dal tenore di questa.
Quanto al secondo motivo, esso è incongruo rispetto alla fattispecie in esame, in cui il MAE è stato emesso sulla base non di un provvedimento cautelare, ma di una sentenza di condanna irrevocabile:
sicchè la previsione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. t), non può qui essere evocata.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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