Cons. Stato Sez. III, Sent., 30-05-2011, n. 3248 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il signor C. F. era stato Sindaco del Comune di Sant’Onofrio a seguito delle consultazioni elettorali celebrate nel 2007. Successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2009, si è proceduto allo scioglimento del consiglio comunale del sopradetto Comune con contestuale nomina della commissione straordinaria in ragione della ritenuta sussistenza di forme di ingerenza della criminalità organizzata nella vita e nell’attività dell’ente, e ciò sulla base di una apposita relazione del Prefetto di Vibo Valentia.

Con istanza in data 29 maggio 2010 il signor C. ha avanzato domanda di accesso alla detta relazione prefettizia con cui era stato proposto lo scioglimento del consiglio comunale poi disposto con il citato d.P.R..

Con la nota in data 7 giugno 2010 il Prefetto della Provincia di Vibo Valentia ha negato l’istanza di cui trattasi rappresentando che "la relazione in questione è classificata con il termine "Riservatò e, come tale, soggetta al regime di cui all’art. 262 del C.P.".

Avverso detto diniego e per l’accertamento del proprio diritto ad accedere alla detta relazione prefettizia il sig. C. proponeva ricorso al Tar Calabria, sede di Catanzaro, a sostegno del quale deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Si costituiva in giudizio l’ Amministrazione intimata affermando la infondatezza del proposto ricorso.

Il Tar respingeva il ricorso assumendo che la esclusione del diritto d’accesso, a norma dell’art. 24, 1 comma, lett. a) della L. n. 241/1990, è contemplata non solo per i documenti coperti dal segreto di Stato, ma anche in tutti i casi in cui sussista un "divieto di divulgazione" previsto da norme di legge o di regolamento, ricomprendendo tra questi anche i documenti che (come nel caso in esame) sono coperti dalla classifica di "riservato".

Il ricorrente ha proposto l’odierno appello assumendo, con dovizia di argomentazioni, la erroneità della sentenza del primo giudice.

L’amministrazione si è costituita in appello senza tuttavia depositare memorie difensive.

2. L’appello merita accoglimento.

Appare dirimente in materia l’art. 143 co. 9 del d.lgs. 267/2000 come novellato dall’art. 1 co. 30 della legge 15.7.2009 n. 94 a mente del quale "..il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell’Interno e la relazione del Prefetto salvo che il Consiglio dei Ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario".

La norma, per quanto successiva al d.P.R. 23.4.2009 (pubblicato in G.U. n.108 del 12.5.2009) che ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Sant’Onofrio, ha posto un principio di ordine generale in ordine alla accessibilità della relazione prefettizia che non solo non è atto riservato, né oggetto del divieto di divulgazione, ma addirittura deve essere integralmente pubblicata nella G.U. quale atto coessenziale e facente corpo con il decreto di scioglimento unitamente alla proposta del Ministro, a meno che lo stesso Consiglio dei Ministri disponga la riservatezza in casi "strettamente necessari".

E’ evidente che la relazione prefettizia viene configurata dal legislatore come atto endoprocedimentale necessario, inserito nel complesso procedimento di scioglimento ed avente ex se funzione ed efficacia esterna.

Il principio di libera accessibilità alla relazione prefettizia era stato peraltro già affermato dalla giurisprudenza amministrativa anteriormente alla novella legislativa in quanto non compresa nell’art. 3 del decreto del Ministro dell’Interno 415/1994 e successive modifiche ed integrazioni (Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia n.281 del 3.3.2010).

Si è rilevato, infatti, che ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 i casi di esclusione dall’accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell’art. 24 della legge n. 241/1990 nonché con gli atti adottati dalle singole Amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo art. 24.

Conseguentemente, in difetto di esplicita e specifica inclusione delle informative prefettizie negli atti suindicati non è possibile negare l’accesso ai sensi dell’art. 24, sesto comma, lettera c).

Tale disposizione invero si limita a sancire il potere del Governo di stabilire casi di sottrazione all’accesso anche in tale materia (prevenzione e repressione della criminalità, identità delle fonti di informazione attività di P.G. e conduzione di indagini).

Peraltro, atteso il testuale rinvio ad un regolamento governativo ex artt. 17 secondo comma L. 400/1988 finché tale regolamento non veniva emanato con elencazione delle tipologie di atti sottratti all’accesso non era possibile anticipare in via amministrativa le determinazioni riservate alla fonte normativa regolamentare.

Nel caso in esame viene poi in rilievo il principio costituzionale del diritto alla difesa poiché l’informativa sottratta all’accesso e non acquisibile in giudizio spiegherebbe i suoi effetti nei confronti di un soggetto in una delle dimensioni più rilevanti e significative: quella della onorabilità e della credibilità sociale del soggetto senza alcuna possibilità di contestazione o di controllo giudiziario.

3. Pertanto l’appello va accolto dovendosi consentire l’accesso con eventuale apposizione di "omissis" per occultare relazioni di servizio, gli autori delle stesse nonché le fonti di informazione. Per l’effetto la sentenza del primo giudice deve essere riformata, il ricorso in primo grado accolto, la nota impugnata annullata, disposta la ostensione del provvedimento richiesto nei termini di cui sopra.

4. Spese ed onorari seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza appellata, accoglie l’appello in epigrafe indicato, annulla la nota impugnata, dispone la ostensione del provvedimento richiesto.

Condanna l’amministrazione alle spese e onorari del giudizio che liquida per i due gradi nella misura di euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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