Registro Sentenze:/
Registro Generale: 3398/2009
nelle persone dei Signori:
EDUARDO PUGLIESE Presidente
SOLVEIG COGLIANI Cons. , relatore
FRANCESCO ARZILLO Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 9, l. n. 205 del 2000
nella Camera di Consiglio del 07 Maggio 2009
Visto il ricorso 3398/2009 proposto da:
NUOVO PSI (CALDORO STEFANO)
rappresentato e difeso da:
ABBAMONTE AVV. GIUSEPPE
CLARIZIA AVV. ANGELO
PAOLINO AVV. GAETANO
FASOLINO AVV. ANTONIO
con domicilio eletto in ROMA
VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2
presso
CLARIZIA AVV. ANGELO
contro
MINISTERO DELL’INTERNO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE PER IL PARLAMENTO EUROPEO PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
e nei confronti di
CARNOVALE NICOLA
rappresentato e difeso da:
PALMA AVV. ANTONIO
con domicilio eletto in ROMA
VIA E. QUIRINO VISCONTI, 99
presso la sua sede
e nei confronti di
I SOCIALISTI
rappresentato e difeso da:
PALMA AVV. ANTONIO
con domicilio eletto in ROMA
VIA E. QUIRINO VISCONTI, 99
presso la sua sede;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento del 26.4.2009 con il quale l’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale per il Parlamento Europeo presso la Corte Suprema di Cassazione (procedimento n. 5/09/opp) ha accolto l’opposizione proposta il 24.4.2009 dal sig. Nicola Carnovale contro il provvedimento del Ministero dell’Interno n. 15600/E/11 del 21.4.2009 recante l’invito al partito “I Socialisti” a sostituire il proprio contrassegno avente il numero d’ordine 11 in quanto riproduttivo di uno dei simboli ricompresi nel contrassegno n. 19 ed ha quindi ammesso il contrassegno n. 11 escludendo contestualmente il contrassegno n. 19 depositato dal partito “Nuovo PSI”.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
CARNOVALE NICOLA
I SOCIALISTI
MINISTERO DELL’INTERNO
Udito il relatore Cons. SOLVEIG COGLIANI e uditi, altresì, i difensori delle parti, Avv.ti Giuseppe Abbamonte, Angelo Clarizia, Gaetano Paolino per la parte ricorrente, l’Avv. dello Stato Ilia Massarelli per il Ministero dell’Interno e l’Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo, l’Avv. Antonio Palma per Nicola Carnevale, quale rappresentante del partito “I Socialisti” e di Saverio Zavettieri quale segretario del medesimo partito, anche in ordine alla possibilità di definizione con sentenza in forma semplificata, come da verbale di udienza;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Visto il decreto cautelare d’urgenza n. 1894/2009;
Considerato che con il ricorso in esame Stefano Caldoro, nella qualità di Segretario Nazionale del Partito “Nuovo PSI” impugnava il provvedimento con il quale l’Ufficio Elettorale centrale nazionale per il Parlamento europeo presso la Corte Suprema di Cassazione, con cui era accolta l’opposizione proposta in data 24 aprile 2009 da Nicola Carnevale avverso il provvedimento del Ministero dell’Interno n. 15600/E/11 del 21 aprile 2009 recante l’invito al partito “I Socialisti” a sostituire il proprio contrassegno avente il n. d’ordine 11 in quanto riproduttivo di uno dei simboli ricompreso nel contrassegno n. 19;
Considerato che, a seguito del provvedimento predetto, pertanto, era ammesso il contrassegno n. 11 e contestualmente era escluso quello n. 19;
Considerato che la parte denunziava l’illegittimità di tale provvedimento in ragione della violazione e falsa applicazione degli artt. 16 comma 4, d.P.R. n. 361 del 1957 in combinato con l’art. 11, 1° comma, l. n. 18 del 1979 e 1, commi 5, 6 e 8 e art. 5, comma 6 e 7 delle Istruzioni approvate dal Ministero dell’Interno nel 2009 per la presentazione e l’ammissione delle candidature per il rinnovo del Parlamento europeo 2009 e per l’eccesso di potere sotto diversi profili;
Considerato che si costituivano le Amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto della domanda, eccependo preliminarmente “il difetto assoluto temporaneo” di giurisdizione, in vista di un’eventuale presentazione del regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione;
Considerato che si costituivano Nicola Carnovale, quale rappresentante del partito “I Socialisti” e Saverio Zavettieri nella qualità di Segretario del partito “I Socialisti”, chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo altresì, il difetto di giurisdizione;
Ritenuto che la causa può essere decisa nel merito con sentenza in forma semplificata in ragione della documentazione presente agli atti, della discussione in camera di consiglio delle parti costituite e non risultando ancora proposta la domanda ex art. 41 c.p.c.;
Considerato che, in primo luogo, deve essere affrontata la questione attinente all’eccepito difetto di giurisdizione;
Considerato che deve rilevarsi che questo Tribunale si è già pronunziato su questione attinente al procedimento elettorale per le elezioni europee del 2004, con la sentenza n. 10330 del 2004, della Sezione I, ritenendo implicitamente la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine agli atti del procedimento (in quel caso relativamente alla decisione di ricusazione di una lista da parte dellUfficio circoscrizionale elettorale);
Considerato che, al contrario, i precedenti di questa Sezione, invocati da parte resistente, nei quali si è deciso per l’inammissibilità dei ricorsi in materia elettorale riguardano fattispecie estremamente differenti, sicchè non è possibile ad essi far richiamo per menzionare un orientamento del Collegio applicabile al caso in esame;
Considerato, infatti, che con siffatte pronunzie (ex multis, TAR Lazio, sez. II bis, n. 1855 del 2008 e, precedentemente, n.7074 deol 2007) il difetto di giurisdizione era dichiarato in ragione di quanto prescritto, per le elezioni politiche, dal nostro ordinamento, come delineato dal d.P.R. n. 361 del 1957 (in particolare l’art. 87) e dal d.lgs. n. 533 del 1993 (in particolare art. 27, che fa rinvio alle norme per l’elezione della Camera dei deputati) che riservano a ciascuna delle Camere la risoluzione delle questioni relative alle elezioni dei propri componenti, assegnando alle stesse l’autodichia;
Considerato che a siffatta conclusione (confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9155 del 2008), la Sezione è pervenuta in ragione della considerazione che – nell’ambito delle elezioni per il Parlamento nazionale – l’autodichia di ciascuna Camera non può essere intesa unicamente con riferimento a quanto potrebbe desumersi da una lettura di stretta interpretazione dell’art. 66 Cost., ma – secondo quanto voluto dal legislatore – va interpretata come estesa all’accertamento della legittimità di tutte le operazioni elettorali e, quindi anche di quelle ricomprese nella fase precedente lo svolgimento della competizione elettorale vera e propria;
Ritenuto che nella fattispecie in esame non trova ragione d’essere il riferimento all’autodichia del Parlamento, poiché si tratta del procedimento che conduce all’elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo;
Ritenuto che a siffata prima considerazione deve aggiungersi che alla valutazione della sussistenza del procedimento, predisposto e tipizzato dalla l. n. 18 del 1979 e per rinvio dal d.P.R. n. 361 del 1957, si unisce la necessità della valutazione, in sede di composizione del Parlamento sovranazionale, di principi di cui alla Costituzione, con particolare riferimento all’art. 49 Cost., che tutela la partecipazione politica di ciascun cittadino attraverso i partiti politici;
Ritenuto che tale principio non può prescindere dal regolare svolgimento del procedimento teso a determinare il concorso dei partiti democraticamente nelle competizioni elettorali;
Ritenuto che, al di fuori delle limitazioni predisposte dalle leggi nazionali per quanto riguarda le garanzie di tutela giurisdizionale con riferimento al caso eccezionale della autodichia, deve farsi ricorso a quanto generalmente predisposto dall’ordinamento a garanzia dell’espletamento dei rimedi giurisdizionali;
Ritenuto che in disparte di ogni ulteriore considerazione d’ordine procedurale, il Collegio ritiene dunque in ossequio al superiore principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, di dover esaminare il ricorso in epigrafe nel merito;
Considerato che l’art. 42, l. n. 18 del 1979, che prevede un procedimento speciale ed accelerato trova giustificazione evidentemente nel fatto che è diretto a disciplinare l’ipotesi del ricorso del quisque de populo, sicchè l’interesse di ciascun cittadino ad impugnare l’atto conclusivo del procedimento elettorale si confronta, nella specificità della norma e nella determinazione dei termini e dei limiti dell’impugnazione, con l’interesse collettivo alla rapida stabilizzazione del risultato elettorale;
Ritenuto che siffatta norma non possa trovare applicazione nel caso di specie, in cui il ricorso risulta proposto da uno dei partiti che ha chiesto di partecipare alla competizione elettorale;
Ritenuto che ulteriolmente, per il profilo appena accennato, non può essere condivisa la tesi prospettata dall’Avvocatura Generale dello Stato a sostegno di eventuale regolamento di giurisdizione;
Considerato, infatti, che l’atto che è oggetto dell’impugnazione in esame comporterebbe irrimediabilmente l’esclusione dalla competizione elettorale della parte ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che, per le ragioni sopra esposte, in particolare con riferimento alla dimensione sopranazionale degli effetti del procedimento in esame, con riguardo alla composizione del Parlamento europeo, non possono trovare nella specie applicazione per diretta estensione analogica i principi affermati dall’Adunanza plenaria n. 10 del 2005;
Ritenuto che il Partito controinteressato non ha smentito in sede di discussione l’esclusione dalla competezione elettorale, eccepita dalla ricorrente e, tuttavia, non può escludersi il permanere dell’interesse al ricorso, come riaffermato in camera di consiglio;
Ritenuto che, pertanto, devono essere superate le eccezioni preliminari e che deve procedersi all’esame nel merito;
Ritenuto che non risulta fondato il primo motivo di ricorso, poiché la parte istante ha, comunque, avuto modo di partecipare al giudizio di opposizione;
Considerato che il richiamo al criterio previsto dall’art. 14, d.P.R. n. 361 del 1957, ed effettuato dalle istruzioni ministeriali per la presentazione e l’ammissione delle candidature 2009, consistente nella prevalenza del contrassegno tradizionalmente usato, non può non far verificare l’effettiva composizione e presenza nel Parlamento europeo;
Ritenuto, orbene, che a fronte dello sviluppo dell’originaria composizione del Partito socialista – Nuovo PSI dal 2001 e della separazione nella presentazione nelle elezioni politiche del 2008, il simbolo in controversia, utilizzato nel 2004 per le elezioni europee e quindi caratterizzante dei parlamentari europei attualmente ancora in carica, era chiaramente riferito all’unitaria compagine dei socialisti;
Ritenuto, pertanto, che a fronte dell’analizzata situazione non può che farsi ricorso al criterio della prevenzione come enucleato dall’Ufficio elettorale centrale nazionale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere respinto;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
RESPINGE il ricorso.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
ROMA , li 07 Maggio 2009
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
N.R.G. 3398/2009
N.R.G. «RegGen»
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it